Il Decreto interministeriale del 02/05/2020 recepisce la Direttiva 2017/164/UE, recante il IV elenco dei valori indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
Il decreto sana una situazione per la quale era iniziata una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, ma non pone fine alle necessità di adeguamento per il legislatore italiano, visto chenel frattempo è stato pubblicato il V elenco con ulteriori 10 agenti (Direttiva 2019/1831/UE).
Di fatto il decreto:
- sostituisce integralmente l’ALLEGATO XXXVIII del D.Lgs 81/2008
- rinvia transitoriamente al 22 agosto del 2023 la cogenza dei VLE per monossido di carbonio, monossido e biossido di azoto limitatamente alle attività sotterranee in miniere e gallerie.
Il legislatore italiano ha introdotto le seguenti modifiche rispetto al testo europeo:
- per il cloruro di metilene, solvente di vasto impiego nella chimica-farmaceutica, i limiti indicativi comunitari sono dimezzati rispettivamente a 50 ppm per le 8 ore e 100 ppm per il breve termine, e risultano così allineati ai TLV della ACGIH-USA;
- per l’acido acrilico e il bisfenolo A alle concentrazioni limite è stata aggiunta l’annotazione cute.
Per l’acido acrilico la nota inerente alla via di penetrazione cutanea risulta allineata con i TLV-ACGIH mentre la concentrazione limite di 10 ppm risulta significativamente maggiore rispetto ai 2 ppm proposti dall’ACGIH. Il bisfenolo A invece non è compreso nell’elenco dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
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