In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa Appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificarne l’idoneità tecnico professionale, lo dice l’art.26 del DL.vo 81/2008.
Cosa significa idoneità tecnico professionale?
L’idoneità tecnico-professionale è definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Chi è il Committente?
Il Committente spesso coincide col il Datore di Lavoro e su di esso ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale degli Appaltatori.
Definiamo le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA). Sembra banale ma è utile per verificare innanzitutto l’esistenza di una società e per verificare che l’oggetto della Iscrizione coincida con i lavori per i quali l’azienda è chiamata a lavorare.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC. Attesta la regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile. Tale documento ha funzione nella repressione del lavoro nero e nelle irregolarità assicurative e contributive.
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia la verifica dell’idoneità tecnico professionale non può limitarsi alla richiesta dei documenti indicati nell’art.26, la giurisprudenza ci ha insegnato che è necessario approfondire la qualifica, a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo, richiedendo almeno i seguenti documenti:
Cosa chiedere ad una IMPRESA
- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi in merito alle attività effettuate con attestazione data certa o firme congiunte;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Nomina del Medico Competente (MC) se presente;
- Fotocopia dell’UNILAV dei lavoratori coinvolti nell’appalto;
- Fotocopia dei documenti di identità dei lavoratori che accedono al sito;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC).
Cosa chiedere ad un LAVORATORE AUTONOMO, libero professionista o impresa individuale
- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (Non Applicabile per ditte individuali diverse da agricoltura, artigianato, industria e Non Applicabile per liberi professionisti);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC) (Non Applicabile per ditte individuali e liberi professionisti);
- Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione;
- Fotocopia dei documenti di identità del lavoratore coinvolto nell’appalto;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I)
- Idoneità sanitaria, ove espressamente prevista dal D.Lgs 81/08.
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisce nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla negligenza di non aver verificato accuratamente la documentazione richiesta o alla mancata sorveglianza.
Scarica il Fac simile di lettera (Allegato 1) da fare sottoscrivere ai tuoi Appaltatori.
Guarda il Diagramma di flusso dei documenti da richiedere, in particolare se l’Appalto prevede Lavori elettrici, Lavori in quota, Attrezzature particolari, Sub-appalti, …
Nel caso in cui i lavori oggetto di appalto vengano svolti da personale in sub-Appalto, la lettera dovrà essere sottoscritta anche dal Datore di lavoro del sub-Appaltatore e la documentazione raccolta anche riguardo l’azienda sub-Appaltatrice.
Cos’è il DUVRI e a cosa serve?
L’art. 26 del d.l. 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
Sono esonerati dal DUVRI :
- la mera fornitura di materiali e attrezzature;
- i servizi di natura intellettuale.
L’obiettivo del DUVRI è quelle di individuare i rischi da interferenza tra i rischi propri delle attività dell’impresa Committente e quelli introdotti dalle attività dell’impresa Appaltatrice.
Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già appaltate.
Scarica il manuale INAIL L’elaborazione del DUVRI.
Ricordati di richiedere e indicare il nome dei Preposti del Committente e dell’Appaltatore sul DUVRI, è previsto dal Dl 146/2021, convertito in legge (GU del 20 dicembre 2021). -> leggi da questo Blog
Quali procedure elaborare per avere sotto controllo i fornitori in Appalto?
Alla luce di quanto sopra emerge la necessità per i Committenti di definire chiaramente le procedure di gestione delle seguenti attività:
- Procedura di controllo e gestione dell’Idoneità Tecnico Professionale dei fornitori
- Procedura di gestione ingressi dei fornitori
- Sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenzari e alert automatizzati)
- Informazione/formazione sulle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnica Professionale a tutte le funzioni coinvolte (preposti).
Contatti