Il 18 gennaio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 203/2022 che integra il Decreto Legislativo 101/2020 Sezione II: “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro”.
Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore; tutte caratteristiche che non lo rendono percepibile dai nostri sensi e perciò difficile da individuare. Il radon si genera spontaneamente in piccole quantità nel sottosuolo e nelle rocce, disperdendosi poi nell’atmosfera una volta giunto a contatto con l’aria. Qualora, però, il gas penetri in un ambiente circoscritto, vi si accumula progressivamente, raggiungendo livelli di concentrazione sempre più alti e potenzialmente dannosi per la salute. Essendo un agente cancerogeno, il radon aumenta il rischio di contrarre il tumore polmonare.
Il luogo di lavoro sotterraneo è stato definito per la prima volta dal D.Lgs 203/2022, introducendo tale definizione nell’articolo 7 del D.Lgs 101/2020 con il nuovo punto 86-bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.
Il D.Lgs 203/2022 inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 17 il punto «1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.». In questo modo si è individuato il tempo massimo per eseguire le misure nei luoghi di lavoro nelle aree prioritarie a seguito della pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da parte di Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
Queste ultime, secondo l’Art. 11, effettuano misurazioni radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello medio annuo di 300 Bq m-3 (livello massimo di riferimento per ambienti di lavoro secondo cui Art.12) è pari o superiore al 15%.
Riassumendo:
- Per i luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali, attenendosi letteralmente alla norma, indipendentemente dal tempo di permanenza dei lavoratori in tali luoghi, devono essere effettuate le misurazioni della concentrazione di radon dall’inizio dell’attività, a meno di future indicazioni ufficiali;
- Per i luoghi di lavoro situati in locali semisotterranei e al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie indicate in Gazzetta Ufficiale da Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, le misurazioni vanno effettuate entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco delle aree di interesse in Gazzetta (per vedere le Aree Prioritarie della Regione Lombardia CLICCA QUI ), ed entro 24 mesi dalle successive modifiche di tale elenco;
- Per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d’Azione le misurazioni devono essere svolte entro 24 mesi dalla pubblicazione di tale elenco in Gazzetta Ufficiale da parte del PNR (non ancora avvenuta).
L’esercente, inoltre, è tenuto ad effettuare misurazioni radon:
- dopo qualsiasi intervento strutturale;
- ogni 8 anni se il valore di concentrazione medio annuo di radon è inferiore a 300 Bq m-3
- se il livello di riferimento è maggiore di 300 Bq m-3, entro due anni devono essere applicate misure correttive e successivamente viene effettuata una nuova misurazione. A questo punto, se l’esito è positivo (concentrazione inferiore a 300 Bq m-3) le rilevazioni radon devono essere effettuate ogni 4 anni, se invece l’esito è negativo sono necessarie valutazioni annuali.
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