Novità nel modello OT23 per il 2024 (-> Scaricalo MODELLO-OT23-2024 ) il modulo di domanda da utilizzare per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.
Il modello OT23 si utilizza per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che siano in aggiunta a quelli obbligatori per legge (decreto legislativo 81/08).
Ricordiamo che la Certificazione UNI ISO 45001:2018 permette alle aziende di raggiungere i 100 punti necessari all’ottenimento della riduzione del tasso(sezione E-1), è sufficiente presentare il certificato.
Quali sono gli interventi per i quali, nel nuovo modello 2024, sono state apportate le modifiche più significative?
SEZIONE A OT23 modello 2024, modifiche A-3-2; A-3.4; A-3.5; A-3.6; A-5.1
Per gli interventi A-3-2 (sostituzione di macchine ante 1996), A-3.4 (installazione su macchine operatrici semoventi di sua proprietà di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali da quelle di pertinenza delle macchine operatrici) è stata riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/amministrativa.
Relativamente all’intervento A-3.6 è stato previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore sia con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) sia con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).
Per quanto riguarda l’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri) si osserva una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente.
SEZIONE B, modifiche al punto B-10
Per quanto concerne la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10), è stata considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far seguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico. Per questo motivo è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices).
SEZIONE C, cosa cambia
Per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione.
È stato poi eliminato l’intervento C-2.1 controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”, in quanto si tratta di un prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.
Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d. lgs.81/2008).
Per le altre fattispecie della sezione C del modello OT23 2024, le modifiche apportate hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto per ottemperare ai singoli interventi.
SEZIONE D, modifiche al punto D-3
Per quanto riguarda il punto D-3, constatate le sue caratteristiche (contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti), è stata fatto espresso riferimento alla necessità che l’intervento venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.
SEZIONE E, modifiche degli interventi E-3;E-4;E-5;E-9;E-14;E-17
Per l’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali) viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”: tale richiesta è stata inserita nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.
L’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 del precedente modello, è stato ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato. Anche per questo intervento, tra i documenti necessari è stato previsto il documento contenente il “programma di audit”.
Al punto successivo E-5 è stato riformulato il testo per chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.
Dalla lista degli interventi del modello OT23 2024 sono stati eliminati il punto E-9 (Prassi di Riferimento UNI/PdR 18 :2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”) e il punto E-14. Nel primo caso, l’eliminazione si è resa necessaria in quanto le prassi di riferimento hanno validità quinquennale; nel secondo caso l’eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva: conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.
Per l’intervento E-17, che prevede l’adozione un sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato precisato che l’intervento non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio”.
SEZIONE F, modifiche in F-2. F-7
Modifiche hanno riguardato l’intervento F-2 (adozione di un defibrillatore, in aziende per le quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge), con particolare riguardo alla documentazione da produrre. Viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio.
Per quanto concerne infine intervento F-7, che prevede l’adozione di sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione di questo specifico intervento. Nel caso di specie è stata prevista anche la possibilità di installare sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23.
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