La Regione Lombardia con l’ordinanza n°546 del 13 maggio 2020 ha previsto l’obbligo per i Datori di lavoro di controllare la temperatura al personale prima dell’accesso al luogo di lavoro.
Le disposizioni della ordinanza producono i loro effetti dal 18 maggio al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine.
>>>>>>Leggi cosa prevede esattamente l’Ordinanza<<<<<
Prima dell’accesso al luogo di lavoro:
Il personale DEVE ESSERE SOTTOPOSTO al controllo della temperatura corporea DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O SUO DELEGATO.
Non è quindi prevista la possibilità, attuata da alcune aziende, della auto-misurazione della temperatura da parte del personale presso la propria abitazione.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non deve essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
- Il lavoratore viene invitato a tornare a casa indossando i DPI.
- Tempestivamente il Datore di lavoro informa l’ATS territorialmente competente.
- L’ATS fornisce indicazioni al Datore di lavoro.
- Il Datore di lavoro informa il lavoratore delle indicazioni ricevute dalla ATS.
Durante l’attività lavorativa, qualora il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite):
Il personale DEVE ESSERE SOTTOPOSTO al controllo della temperatura corporea DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O SUO DELEGATO.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non deve essere consentita la permanenza nel luogo di lavoro.
- Il lavoratore viene munito di DPI e invitato a restare in un locale aziendale dedicato (diverso dalla infermeria).
- Tempestivamente il Datore di lavoro informa l’ATS territorialmente competente.
- L’ATS fornisce indicazioni al Datore di lavoro.
- Il Datore di lavoro informa il lavoratore delle indicazioni ricevute dalla ATS.
In entrambi i casi, in vece del Datore di lavoro o da persona da lui delegata (esempio l’ufficio del personale), l’ATS può essere contattata dal Medico competente aziendale, se previsto.
Prima dell’accesso di esterni (clienti, utenti, appaltatori, visitatori, …):
La rilevazione della temperatura è FORTEMENTE RACCOMANDATA.
Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°
- non dovrà essere consentito l’accesso alla sede aziendale
- l’interessato dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, per le attività professionali DEVONO TENER CONTO di quanto sopra riportato, quindi eventualmente aggiornati.
Infine, i lavoratori lombardi sono INVITATI dalla Regione ad utilizzare l’app “AllertaLom”, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.
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