Nuovi decreti antincendio: quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro?

A settembre 2021 sono stati approvati tre decreti antincendio a sostituzione del DM 10.03.1998.

I tre nuovi decreti sono già in vigore o entreranno in vigore in questi mesi, è importante quindi che i Datori di lavoro siano informati sulle importanti novità introdotte.

Premessa

In tema di tutela della sicurezza dei lavoratori da danni derivanti da propagazione di incendio, il Testo Unico D. Lgs. 81/08, all’art. 46, comma 2 prevede che: […] nei luoghi di lavoro devono sempre essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori […].

Le attività inerenti alla prevenzione incendi sono affidate alla competenza esclusiva statuale, che la esercita attraverso il Dipartimento e Comando dei Vigili del Fuoco. Per tale ragione, il Testo Unico non entra nel dettaglio della metodologia di valutazione del rischio, demandando alla normativa di settore.

La normativa di settore si è sviluppata su due rami: da una parte le misure tecniche e dall’altra le misure organizzative di contrasto allo sviluppo di incendi in ambiente lavorativo.

I principali riferimenti per il Datore di Lavoro, al fine di adempiere all’obbligo di valutazione e gestione del rischio di incendio in azienda elaborando le relative misure di prevenzione e protezione, sono i seguenti:

  • Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
  • Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
  • Decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.
  • Decreto del Ministero 3 agosto 2015 – Codice prevenzione incendi;
  • Regole Tecniche Verticali.

Riguardo alle misure tecniche da utilizzare per le attività considerate non a rischio basso, secondo la definizione dell’All. I (1. Campo d’applicazione) del DM 03.09.21, il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1 agosto 2011 propone una chiara suddivisione delle attività, distinguendo tra quelle soggette al Controllo dei Vigili del Fuoco, e quelle non soggette al controllo.

Le attività soggette al controllo dei VVF vengono suddivise in 3 categorie:

Categoria

Valutazione conformità dei progetti da VVF
(entro 60 gg, non esiste silenzio assenso)
SCIA – avvio dell’attivitàControllo con sopralluogo
(entro 60 gg)

Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi CPI

A

NoA campioneNo

B

A campione

No

C

 

I progetti per le attività soggette al Controllo comprese nell’elenco dell’All.1 DPR 151/11 ma sprovviste di regola tecnica verticale devono essere sviluppati applicando la normativa:

  • Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, conosciuto come Nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

Inoltre, per le realtà ove esiste una regola tecnica verticale è possibile applicare in alternativa tale regola tecnica oppure il D.M. 3 agosto 2015.

Le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e rientranti nel campo d’applicazione dell’Allegato 1 DM 03.09.21 e sprovviste di regola tecnica verticale sono tenute ad attenersi a quanto stabilito dal DM 03.09.21.

DM 01 settembre 2021 – applicabile a tutte le tipologie di aziende

  • Sorveglianza: entrata in vigore dal 25 settembre 2022 

L’azienda deve prevedere sorveglianze interne periodiche sui presidi attivi e passivi presenti, è consigliabile sviluppare apposite check list per documentare tali verifiche.

Vanno quindi individuati e addestrati dei responsabili delle verifiche, non è obbligatorio che questi siano gli addetti antincendio.

La periodicità delle verifiche non è normata, ma è consigliabile che sia mensile.

  • Manutentori qualificati: entrata in vigore prorogata 25 settembre 2024

I manutentori esterni dei presidi attivi e passivi antincendio devono avere delle qualifiche dettagliate nel DM, questo adempimento è stato prorogato al 25 settembre 2023.

L’azienda a settembre 2023 dovrà verificare se il manutentore è qualificato con le nuove regole.

DM 02 settembre 2021 in vigore dal 4 ottobre 2022

Il Piano di Emergenza è obbligatorio per:

  • aziende con più di 10 lavoratori
  • aziende aperte al pubblico con affluenza maggiore di 50 persone indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • aziende soggette a CPI.

Piano di Emergenza deve contenere le seguenti informazioni minime:

Inoltre deve riportare i nominativi degli addetti antincendio e prevedere una gestione di lavoratori/ persone con esigenze speciali (si intende con difficoltà motorie, cognitive, visive,…).

 La prova pratica di evacuazione è obbligatori e ha periodicità annuale.

  • Formazione addetti antincendio: i corsi per addetti antincendio hanno aggiornamento quinquennale (dall’ultimo effettuato), prima era triennale.

La formazione degli Addetti antincendio si suddivide in Livello I (ex rischio basso), Livello II (ex rischio medio), Livello III (con Idoneità tecnica = superamento esame VVF) (ex rischio alto) -> le ore di formazione sono rimaste le stesse, adesso però è prevista una prova pratica per tutti i livelli.

Anche per l’aggiornamento quinquennale degli Addetti antincendio (Livello I, Livello II, Livello III) le ore di formazione sono rimaste le stesse.

Attività di livello

Corso di formazioneDurata
(ore)
Aggiornamento
(ogni 5 anni)

Durata
(ore)

I

1-FOR41-AGG2

II

2-FOR82-AGG

5

III3-FOR163-AGG

8

NB: fino ad aprile 2023 i corsi basso, medio, alto secondo il DM 10.3.98 sono ritenuti validi.

  • Nomine addetti antincendio: verificare che non riportino riferimenti al DM 10.3.1998.

DM 3 settembre 2021 (MINI-CODICE) entrerà in vigore 29 ottobre 2022

Riguarda i luoghi di lavoro a basso rischio specifico quindi casi di attività non soggette a controlli dei Vigili del Fuoco o non normate.


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