Con la Nota INL n.1 del 16/02/2022 l‘Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Datore di lavoro: l’accordo demandato alla Conferenza Stato-Regioni (entro il 30 giugno 2022) costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà, infatti, questo atto a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa
La verifica circa l’esatto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che il nuovo accordo sia stato adottato.
Per la formazione dei DDL occorre aspettare il 30 giugno.
Dirigenti e Preposti: la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
Per l’aggiornamento biennale dei preposti occorre aspettare il 30 giugno.
Obblighi formativi e prescrizione: gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994.
Addestramento: i contenuti obbligatori della attività di addestramento trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarda le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (21 dicembre 2021). Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Le nuove attività di addestramento vanno documentate a partire dal 21 dicembre 2021.
Contatti