Covid-19: le novità per le imprese lombarde dopo il 17 maggio

Domenica 17 maggio, dopo l’approvazione del DPCM di Conte, la regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n°547 che:

  • CONFERMA l’obbligo di mascherina quando si esce di casa, esonerati solo i bambini sotto i 6 anni e coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva;
  • PERMETTE la ripresa dei tirocini anche in presenza negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività;
  • CONFERMA l’obbligo della misurazione della temperatura all’ingresso del luogo di lavoro;
  • INTRODUCE l’obbligo della misura della temperatura in ingresso ai ristoranti.

Nel caso di lavori che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato (es. guardiani, autisti, assistenti domiciliari, …), l’obbligo della misura della temperatura deve essere rispettata con le seguenti modalità:

  • il lavoratore prima di recarsi al lavoro si misura la temperatura, se ha febbre maggiore di 37,5°C o altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) NON si reca al lavoro e lo comunica tempestivamente al datore di lavoro o al suo delegato;
  • se i sintomi sopraggiungono durante il lavoro, il lavoratore dovrà immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni
  • il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare
    – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  • inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento
    verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da
    affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione
    lavorativa da parte del dipendente.

L’Ordinanza prevede infine che IN ASSENZA di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, il cliente nel caso dei ristoranti, prova con strumento personale idoneo.

Le disposizioni della Ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020.


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