La rendicontazione societaria di sostenibilità

D.lgs. Governo 6 settembre 2024, n. 125

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

In data 6 settembre il governo ha approvato il decreto 125 che recepisce e norma anche per l’Italia la direttiva Europea conosciuta come CSRD che tanto ha fatto discutere nei mesi precedenti.Sostanzialmente il decreto si conforma alla direttiva entrando nel merito delle categorie e dimensioni delle imprese, del legame tra società madri e società figlie e definendo quelli che saranno gli obblighi per le società e per gli organi di revisione deputati a certificare il report stesso. L’obbligatorietà o meno del report è stabilità, come da CSRD, dalla dimensione, dal fatturato e dal numero dei dipendenti dell’azienda stessa.Come abbiamo già avuto modo di raccontare sul nostro sito, le questioni di sostenibilità si riferiscono a fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), considerati rilevanti per la sostenibilità aziendale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rendicontazione di sostenibilità è il processo con cui un’impresa fornisce informazioni sulle questioni di sostenibilità legate alla propria attività.

Categorie societarie

Ogni azienda, per poter essere inserita in una delle categorie sottostanti, deve soddisfare almeno 2 di questi requisiti per due esercizi consecutivi

Tipologia impreseStato PatrimonialeRicaviN. Dipendenti
Micro impresa< 450.000 €< 900.000 €< 10
PMItra 450.000 e 25.000.000 €tra 900.000 e 50.000.000 €tra 11 e 250
Grandi imprese> 25.000.000 €> 50.000.000> 250

 

E’ importante evidenziare che i gruppi aziendali formati da società madre e una o più società figlie vengono considerati come un’unica grande azienda.All’interno del report di sostenibilità vengono riportate le informazioni legate alle questioni di sostenibilità dell’impresa, inclusi aspetti come strategie, obiettivi, rischi e impatti.

Applicazione del decreto

Il decreto si applica alle società per azioni, società in accomandita per azioni, SRL, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ma non riguarda le micro-imprese. Si estende inoltre alle imprese di assicurazione e agli enti creditizi, come stabilito dall’articolo 4 del regolamento UE n.575/2013. Il decreto prevede inoltre che all’interno della rendicontazione siano presenti anche informazioni sulla gestione aziendale per spiegare l’impatto delle questioni di sostenibilità sull’attività aziendale. Questo comprende la descrizione del modello aziendale, delle politiche di sostenibilità, degli obiettivi definiti e dei rischi identificati. Le PMI quotate e gli enti piccoli o non complessi possono limitare la rendicontazione a una breve descrizione di questi elementi, pur seguendo gli standard di rendicontazione Europei. Oltre alla descrizione del modello aziendale e delle politiche del gruppo, dovranno essere fornite informazioni su eventuali rischi e impatti negativi e sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, almeno fino al 2030 e al 2050. Il report di Sostenibilità è uno strumento di condivisione e divulgazione delle buone prassi dell’azienda e come tale va pubblicato e condiviso con i diversi stakeholder, anche tramite sito web, nei tempi e modi previsti dal Codice civile (articoli 2429 e 2435). Uno degli aspetti più discussi in fase di condivisione della bozza del documento e che trova molto spazio all’interno del decreto è la certificazione della conformità della rendicontazione, da parte di un revisore abilitato, che può coincidere o meno con il revisore legale del bilancio.

Invitiamo le aziende che vogliono approfondire, capire ed impostare il proprio report a contattarci per valutare la propria posizione a info@soluzionisrl.com.

 


Contatti