La patente a punti in edilizia

Approvato il nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri (c.d. patente a punti) è divenuto legge in data 1° maggio 2024. Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, è stata, infatti, pubblicata, e il giorno successivo è entrata in vigore, la legge 29 aprile 2024 n.56 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n.19 (si veda news Ars del 5 marzo), recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La nuova legge va a modificare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27 DLgs 81/08) per quanto riguarda le prestazioni all’interno di cantieri temporanei o mobili (art. 89 DLgs 81/08).

LA PATENTE A PUNTI

A partire al 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti a dotarsi di una patente a crediti, o patente a punti.

Da tale obbligo saranno esonerati solamente coloro che, nei cantieri, effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Saranno escluse anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

COME OTTENERE LA PATENTE

La domanda va presentata in via telematica attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un delegato. Il rilascio della patente digitale è automatico e, tra la domanda e il rilascio, è possibile continuare a lavorare.

Requisiti necessari sono:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento di tutti gli obblighi formativi previsti in materia di salute e sicurezza;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Nel tempo che intercorrerà tra la richiesta della patente e il suo effettivo rilascio sarà comunque consentito per le imprese lo svolgimento delle proprie attività anche nei cantieri temporanei o mobili.

COME FUNZIONA IL MECCANISMO DEI PUNTI

Al suo rilascio la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono salire a un massimo di 100 in 40 anni, tenendo conto della storicità dell’azienda e di attività, investimenti o formazione nel tempo.

L’impresa subisce una decurtazione di punti se incorre nelle sanzioni descritte nel paragrafo successivo. In caso di decurtazione, l’impresa può comunque proseguire la propria attività finché mantiene un residuo di 15 punti.

Se l’impresa scende sotto i 15 punti, potrà solamente completare i lavori già in corso, ma solo qualora quelli già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

La patente viene revocata in caso di dichiarazioni non veritiere e potrà esserne richiesta una nuova solo dopo 12 mesi dalla revoca. La patente, inoltre, viene sospesa fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato.

QUANDO SI PERDONO I PUNTI E QUALI SONO LE SANZIONI

Le imprese e i lavoratori autonomi che non rispetteranno l’obbligo di avere la patente a crediti riceveranno una sanzione pari al 10% del valore dei lavori; tale sanzione, comunque, non potrà essere inferiore a 6000 euro.

Sono previste anche altre situazioni di penalità. In particolare, la decurtazione dei punti avviene in 29 casi, elencati nell’Allegato 1bis del provvedimento.

Alcune violazioni a titolo di esempio:

  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – 5 punti;
  • mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione – 3 punti;
  • mancata formazione e addestramento – 2 punti;
  • mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – 3 punti;
  • mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza – 3 punti;
  • infortunio che comporti un’inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di 60 giorni – 5 punti;
  • infortunio che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro – 8 punti;
  • infortunio che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro – 15 punti;
  • infortunio mortale – 20 punti;
  • malattia professionale – 10 punti.

In caso di infortunio da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente (assoluta o parziale), l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente fino a dodici mesi.

Infine, se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave.

ALTRE DISPOSIZIONI

Quando operano in cantieri sul territorio italiano, sono tenute ad avere la patente a punti anche le imprese e i lavoratori autonomi che risultino stabiliti in un altro Stato. Nel loro caso, la patente a punti dovrà essere costituita da un documento analogo rilasciato da un Paese UE, oppure un documento rilasciato da uno Stato non UE con autorità riconosciuta secondo la legge italiana.

Le informazioni relative alla patente saranno annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso e nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro avvierà il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dal suo avvio (quindi entro ottobre 2025).

La patente a crediti potrà essere estesa anche ad altri ambiti di attività, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali.


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