INAIL: E’ online il nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa

La domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa prevede una riduzione del tasso per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

L’azienda deve indicare sul modulo di domanda gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2020).

L’INAIL ha individuato gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

Gli interventi prevenzionali sono articolati nelle seguenti sezioni:

  • A Interventi di carattere generale
  • B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  • C Interventi trasversali
  • D Interventi settoriali generali
  • E Interventi settoriali.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio.

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.

I presupposti applicativi sono: la regolarità contributiva e l’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Di seguito alcuni esempi di attività di prevenzione premiate dall’INAIL e relativi punteggi:

  • 100 punti ad aziende certificate OHSAS18001 o UNI ISO 45001:2018
  • 100 punti ad aziende che hanno adottato un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
  • 70 punti sono assegnati ad aziende che hanno un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA8000
  • da 20 a 40 punti sono assegnati alle aziende che hanno sostenuto e promosso piani di formazione ed educazione sanitaria oltre gli obblighi previsti dalla normativa vigente
  • 20 punti sono assegnati alle aziende fino a 15 lavoratori in cui è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
  • da 30 a 60 punti sono assegnati alle aziende che hanno raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni (near miss) avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato, pianificato e attuato le necessarie misure di miglioramento
  • 80 punti sono riconosciuti alle aziende che hanno adottato una procedura per la selezione dei fornitori di servizi secondo criteri che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro
  • 50 punti sono riconosciuti alle aziende con meno di 50 lavoratori che hanno adottato una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • 40 punti sono riconosciuti alle aziende per la quali non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, che hanno effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)
  • da 20 a 50 punti per acquisto o noleggio di sistemi di rilevamento “uomo a terra”
  • da 20 a 40 punti per interventi per la prevenzione di disturbi muscolo-scheletrici; se è stata automatizzata una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi
  • da 20 a 40 punti sono stati effettuati “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione
  • da 60 a 80 punti per corsi teorico-pratici di guida sicura su almeno l’80% dei lavoratori che fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti
  • da 20 a 60 punti per l’adozione di dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili
  • 60 punti sono assegnati ad aziende che hanno sostituito, con analoghe macchine conformi al d.lgs. 17/2010 ovvero alla direttiva 2006/42/CE, una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 e conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
  • 40 punti sono assegnati ad aziende ove sono occupati meno di 10 lavoratori che hanno un piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e hanno effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito.

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