IMPIANTI TERMICI CIVILI in Lombardia: aggiornamento delle disposizioni

Con la DGR n. 3502 del 5/8/2020, la Regione Lombardia ha rivisto le precedenti disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili.

Di seguito le principali novità:

  • digitalizzazione del rapporto di controllo tecnico: nel paragrafo 1.4.3 viene introdotta la
    possibilità di predisposizione, in formato elettronico, del Rapporto di controllo tecnico, descrivendo le modalità con cui deve essere gestito.
  • gestione di un impianto potenzialmente pericoloso: nel paragrafo 5.9 vengono descritte le operazioni che il manutentore deve compiere in caso di impianto non idoneo al funzionamento per rischio grave e di immediato.

Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso: il manutentore in caso di pericolo
immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell’impianto, provvede a
renderne impossibile l’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio
stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968 del 26/10/2016.

Scarica i seguenti documenti allegati alla DGR n. 3502 del 5/8/2020:

DISPOSIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI, non oggetto di modifica, ma utili da RICORDARE:

Installatori e manutentori di impianti termici

Le imprese di installazione e manutenzioni di impianti termici devono essere abilitate ai sensi
dell’art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in base alla
classificazione dello specifico impianto oggetto dell’intervento. Sono inoltre richieste le seguenti
certificazioni o qualificazioni:

  • per impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
    pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R.146/2018 -> CLICCA QUI PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE
  • per gli impianti costituiti da apparecchiature utilizzanti fonti di energia rinnovabile la qualificazione prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 28 del 2011 e ss.mm.ii.

L’installatore, al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria, anche solo parziale di un impianto e a valle delle prove di funzionalità, provvede a
redigere la Dichiarazione di conformità dell’impianto, o della parte di impianto su cui è intervenuto.

Le prove di funzionalità devono essere riportate sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica.

L’installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell’accatastamento.

Il manutentore, al termine della manutenzione sull’impianto, provvede ad aggiornare le informazioni sul Libretto di impianto e riportare le attività svolte. Il manutentore deve fornire indicazioni finalizzate alla risoluzione di carenze,
qualora riscontrate e non eliminate, ma tali da non arrecare immediato pericolo. In particolare, devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto, alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.

Installatori e Manutentori sono tenuti alla corretta trasmissione all’Autorità competente della documentazione relativa agli interventi eseguiti tramite l’applicativo CURIT (Catasto Impianti Termici – Lombardia) ed alla conservazione della stessa per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali. La tempistica da rispettare per la trasmissione della documentazione a CURIT è la fine del mese successivo alla data in cui è stato effettuato l’intervento.

Cerca un Manutentore registrato a CURIT

  • Se cerchi un manutentore o un installatore registrato a CURIT, puoi utilizzare questa funzione.
  • E’ possibile selezionare anche la specializzazione del tecnico in base alla tipologia di impianto che ti interessa.

Controlla i dati del tuo Impianto

  • Inserendo il codice fiscale ed uno tra Targa impianto, matricola del generatore o codice impianto, è possibile visualizzare i dati del tuo impianto, le ultime manutenzioni registrate a Catasto ed attivare un avviso per la scadenza della manutenzione.

Conduttore degli impianti termici

Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 232
kW
è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.

Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici

Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono
essere eseguite da ditte abilitate (si veda prima Installatori e manutentori di impianti termici) conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto.

Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l’efficienza energetica dell’impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.

Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo tecnico. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti.

La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all’Autorità competente non è più necessaria. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente
in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al
Manutentore.

La misurazione in opera del rendimento deve essere effettuata in base alla specifica norma tecnica UNI in vigore per la tipologia di generatore. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori
manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.

 


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