Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs 81/08, il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 383, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria ma non solo …
È importante che il datore di lavoro, all’atto della nomina del medico competente, verifichi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 81/08 e la presenza all’interno del Registro Nazionale dei medici competenti.
Gli obblighi del medico competente sono quelli contenuti nell’articolo 25 del D.L.gs 81/08, nello specifico:
– Collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla:
- valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative;
- all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
– Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.
– Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
– Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L.gs 196/20036 e con salvaguardia del segreto professionale.
– Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
– Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
– Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 417 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
– Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
– Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
RAPPORTO TRA DATORE DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE
Il rapporto tra medico competente e datore di lavoro deve essere chiaro rispetto alla complessità delle attività svolte dallo stesso: sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, collaborazione nell’attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, visite su richiesta dei lavoratori e relazioni sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.
Il medico competente deve avere un importante ruolo nella valutazione dei rischi, sia in relazione alla sua partecipazione diretta e/o collaborazione alla procedura o a fasi della stessa, sia nella fase di esame del DVR quando la valutazione dei rischi è stata effettuata da altri operatori della prevenzione.
COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE CON LE ALTRE FIGURE DELLA SICUREZZA
La Medicina del Lavoro si occupa della salute del luogo di lavoro e dei lavoratori:
- promuovendo l’adozione di misure di protezione collettiva, di protezione individuale e di comportamenti organizzativi, al fine di prevenire le malattie da lavoro e di promuovere programmi volontari di “promozione della salute”;
- attuando un programma di sorveglianza sanitaria finalizzato a individuare alterazioni dello stato di salute legate o a indebite esposizioni professionali o a ipersuscettibilità individuali.
Il DLgs 81 e s.m.i. prevede due momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi:
- il sopralluogo del medico competente
- la riunione periodica.
IL SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE
Il sopralluogo è l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Requisiti essenziali del sopralluogo, che deve essere adeguatamente programmato e strutturato, sono:
- la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto “on the job” sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure prevenzionistiche adottate;
- la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste.
ll Medico Competente durante il sopralluogo deve:
- condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi;
- valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.);
- verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi;
- verificare l’adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni/limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia.
Il sopralluogo deve essere attestato dal medico competente attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato all’interno della riunione periodica, in coerenza con i punti precedentemente indicati.
LA RIUNIONE PERIODICA
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Di fatto la riunione periodica corrisponde al riesame della direzione dei sistemi di gestione, di conseguenza si devono esaminare:
- gli elementi in ingresso, che sono costituiti da tutte le informazioni necessarie per valutare la gestione della salute e della sicurezza, comprese ad esempio le azioni effettuate a seguito della precedente riunione periodica, le eventuali non conformità rilevate e lo stato delle azioni adottate o da adottare per la loro risoluzione;
- gli elementi in uscita, che sono costituiti da tutte le azioni da programmare per migliorare le misure già presenti in azienda per gestire il rischio residuo.
Contributo del medico competente nella riunione periodica
Il medico competente, durante la riunione periodica, contribuisce sia nel fornire gli elementi in ingresso che nel proporre gli elementi in uscita.
Gli elementi in ingresso che il medico competente deve portare alla riunione periodica sono:
- relazione dei sopralluoghi effettuati;
- relazione sanitaria;
- analisi degli infortuni e delle malattie professionali.
In sintesi, nella riunione periodica il medico competente deve:
- esprimere un giudizio sull’efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);
- illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria);
- riferire, in particolare, se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di idoneità siano o meno state correttamente adottate dall’azienda.
Gli elementi in uscita che il medico competente deve portare alla riunione periodica sono:
- proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l’esposizione dei lavoratori (a queste valutazioni può collaborare direttamente);
- confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria;
- indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;
- proporre e collaborare a programmi volontari di “promozione della salute”.
RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE PER LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
Il medico competente contribuisce, in collaborazione con RSPP e RLS, alla definizione di un buon piano di formazione. già nella fase di analisi dei fabbisogni formativi, fornendo così elementi utili alla stesura del piano stesso.
La riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, rappresenta l’occasione più adatta affinché il datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti la programmazione in materia di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute: il medico competente deve esprimere un giudizio di coerenza del progetto di formazione relativamente ai rischi specifici per la salute dei lavoratori, che sono stati individuati nel documento di valutazione dei rischi aziendale.
RAPPORTO TRA SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ
L’obiettivo della sorveglianza sanitaria16 viene raggiunto quando il lavoratore è assegnato a una mansione specifica compatibile con lo stato di salute psicofisico attraverso:
- l’identificazione di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportano rischi particolari;
- la valutazione di eventuali condizioni di salute suscettibili di aggravamento in seguito al futuro espletamento della mansione assegnata.
La formulazione di un giudizio circa l’idoneità alla mansione specifica, previsto dalla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, è uno degli obblighi del medico competente.
Nella terminologia dell’espressione del giudizio, il medico competente, deve sempre esprimersi in termini di “idoneità al lavoro specifico” o di “idoneità alla mansione specifica”, deve essere senz’altro esclusa la dizione di “idoneità al lavoro genericamente inteso”.
Per esprimere l’idoneità lavorativa, il medico competente deve:
- avere una approfondita conoscenza della mansione e dei rischi lavorativi ad essa connessi;
- aver fatto un’adeguata valutazione dello stato di salute del soggetto destinato a quella mansione (visita non frettolosa e/o superficiale).
Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è:
- preventivo in quanto dovendo garantire l’integrità psicofisica del lavoratore in quella determinata mansione, deve essere fatta prima di adibire il lavoratore a una determinata mansione o deve essere effettuato tempestivamente alla scadenza degli accertamenti periodici;
- finalizzato alla tutela dello stato di salute. La tutela dello stato di salute del singolo lavoratore ha favorevoli ripercussioni anche sui colleghi di lavoro e ha una duplice valenza, comunque e sempre di difesa della salute del lavoratore, ma anche di tutela della responsabilità del datore di lavoro (il fatto che ci sia, tutela anche il datore di lavoro);
- individuale, in quanto vale solo per quell’individuo;
- temporale, in quanto valido per un tempo limitato, in genere quello che intercorre fra due controlli periodici, con l’eccezione della non idoneità assoluta permanente a quella specifica mansione.
Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente si articola attraverso le seguenti fasi:
- valutazione dell’ambiente di lavoro (conoscenza dell’ambiente di lavoro e dei rischi presenti);valutazione del lavoratore (conoscenza dello stato di salute psicofisica del lavoratore, in particolare degli organi/apparati bersaglio);
- confronto e interazione tra i due termini del binomio;
- formulazione del giudizio di idoneità (non generico ma specifico);
- scelta specifica e non generica dei provvedimenti e/o degli interventi.
Il medico competente può esprimere tre tipologie di giudizio di idoneità.
Idoneità alla mansione specifica. L’idoneità alla mansione specifica rappresenta il giudizio di piena idoneità.
Idoneità parziale alla mansione specifica con prescrizioni e/o limitazioni che possono essere temporanee o permanenti.
- L’idoneità alla mansione specifica con prescrizioni è l’espressione di una idoneità ad una determinata mansione, purché vengano osservate precise condizioni. In questo caso il condizionamento dell’idoneità può essere legato a fattori intrinseci del soggetto (esempio: obbligo di occhiali per un videoterminalista con problematiche oculari/visive particolari, accertamento più ravvicinato in relazione allo stato di salute del soggetto rispetto ai fattori di rischio lavorativi) o a fattori estrinseci dipendenti dal rischio lavorativo laddove non sia previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuali (esempio: maschere, guanti, otoprotettori, ecc.)
- L’idoneità specifica con limitazioni prevede una forma di condizionamento particolare in cui si limita il lavoratore ad una o più attività tra quelle comprese nella mansione (esempio: esclusione dai lavori in altezza, limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi).
Non idoneità alla mansione specifica che può essere temporanea o permanente.
- La non idoneità comporta un giudizio di specificità esclusivamente per la mansione lavorativa esaminata: è un giudizio globale in quanto riguarda tutte le attività che rientrano in quella mansione o gran parte di esse, tale da rendere incompatibile un proficuo utilizzo del lavoratore in quella mansione specifica.
- La non idoneità è permanente, quando la malattia che ha sostenuto questo giudizio è invalidante e cronica, non migliorabile nel tempo; in alcuni casi tale giudizio può configurare una condizione di inabilità al lavoro; mentre è temporanea, quando lo stato di malattia è limitato nel tempo e non coincide necessariamente con una inabilità al lavoro.
Il medico competente deve informare per iscritto sia il datore di lavoro che il lavoratore, sulla tipologia di idoneità rilasciata, mentre la motivazione che ha portato a quel determinato giudizio (idoneità condizionata e/o inidoneità alla mansione specifica) non deve essere comunicata al datore di lavoro, essendo coperta da segreto professionale.
GESTIONE DELLE IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI E/O LIMITAZIONI
Qualora il medico competente esprima un giudizio di idoneità parziale temporanea/permanente alla specifica mansione, oltre a comunicare le indicazioni per iscritto sia al datore di lavoro che al lavoratore, può:
- se le prescrizioni/limitazioni non sono complesse, verificare con il datore di lavoro e il lavoratore, l’effettivo rispetto delle indicazioni date e segnalare le eventuali anomalie;
- se le prescrizioni/limitazioni sono complesse, è opportuno che si attivi con il datore di lavoro, il RSPP e il RLS, per individuare un profilo di mansione specifico per il lavoratore e curarne l’effettiva applicazione.
- in casi particolarmente critici e complessi, può essere opportuno attivare all’interno dell’azienda (esempio: grandi aziende industriali, ospedali) un gruppo di lavoro che si occupi della gestione delle idoneità difficili. Il gruppo deve essere preferibilmente composto dal datore di lavoro o suo delegato, dal responsabile dell’ufficio personale, dai preposti, dal RSPP e dal RLS, che vengono così coinvolti in una logica di corresponsabilizzazione e presa in carico delle suddette idoneità con l’interfaccia dell’organizzazione aziendale.
CERTIFICATI DI IDONEITÀ E POSSIBILE RICORSO ALLA ASL
La comunicazione scritta del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore è prevista dal D. Lgs 81/08 in tutti i casi di idoneità e/o di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.
Il medico competente ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro e ai lavoratori i certificati rilasciati chiedendo una firma per presa visione.
In caso di non accettazione di tale giudizio, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso ai sensi dell’art.41 comma 9 del D.L.gs 81/0817. L’organo di vigilanza dispone, dopo ulteriori accertamenti sanitari, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.
COERENZA DELLA RACCOLTA E DELLA GESTIONE DEI DATI BIOSTATISTICI
L’utilizzo dei dati biostatistici, raccolti e gestiti in coerenza con i rischi per la salute rilevati, è importante per la prevenzione, anche ai fini degli interventi migliorativi che si possono attuare all’interno di un’azienda.
Il risultato della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, se finalizzata al rischio professionale e ben incentrata su questo, è un indicatore dello stato di salubrità di un ambiente di lavoro.
L’utilizzo dei dati biostatistici, risultanti dai dati anonimi collettivi dell’attività di sorveglianza sanitaria, può costituire un’occasione indispensabile per poter attuare programmi di intervento adeguati per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Anche le osservazioni che possono apparire marginali, non utili, possono contribuire ad individuare un effetto avverso dell’ambiente di lavoro sulla salute.
È quindi indispensabile che il sistema prevenzionistico aziendale sappia far propri i dati che derivano dalla sorveglianza sanitaria traendone spunti per le iniziative preventive.
IMPORTANZA DEL MEDICO COMPETENTE NELLE AZIENDE CHE PROMUOVONO SALUTE
Le aziende, anche nell’ambito della responsabilità sociale, possono assumere un ruolo attivo nella promozione della salute, del benessere e della qualità della vita. È ormai assodato che il “lavoro sano” impatta non solo sulla qualità della vita lavorativa, ma anche sulla qualità della vita individuale, e di conseguenza, sul benessere complessivo della comunità, contribuendo più in generale a migliorare il livello di coesione sociale.
Gli ambienti di lavoro rappresentano dei contesti di grande interesse per la promozione della salute, essendo dei microcosmi in cui le persone passano la maggior parte del proprio tempo, spesso in presenza di forti dinamiche relazionali, inoltre offrono la possibilità di raggiungere una fascia di popolazione adulta, difficilmente raggiungibile in altri contesti comunitari.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella Carta di Ottawa, sottolinea che “la promozione della salute è il processo che permette agli individui di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla”;ml’esperienza dimostra che la promozione della salute è un mezzo efficace per migliorare la salute dei lavoratori e in tal modo la salute di un paese, in sostanza “promuovere la salute” significa valorizzare il prezioso capitale umano presente nelle aziende.
L’importanza della promozione di stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro, è richiamata nella specifica normativa sulla sicurezza del lavoro, infatti l’articolo 25 comma 1 del D.L.gs 81/08, illustrando compiti e
responsabilità del medico competente, include la collaborazione “all’attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale”, partecipando agli interventi per il miglioramento delle condizioni ambientali ed ergonomiche, per la migliore organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, al fine di migliorare il benessere organizzativo e il clima aziendale.
Nel corso degli ultimi anni si sono accumulate prove a sostegno dell’efficacia degli interventi di promozione della salute negli ambienti di lavoro nel ridurre la diffusione dei fattori di rischio generali per la salute.
I determinanti di salute sono quella gamma di fattori personali, socioeconomici e ambientali che determinano lo stato di salute delle singole persone o delle popolazioni.
Dal convergere degli interessi dei lavoratori, delle aziende e del Servizio Sanitario Nazionale, si aprono sia per le aziende che per i medici competenti, opportunità interessanti di intervento attraverso la rete di aziende che promuovono salute – RETE WHP.
Il medico competente può e deve avere un preciso ruolo in questo processo, infatti egli non solo deve “svolgere un ruolo in base agli obblighi normativi, ma può portare valore aggiunto ai processi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
Tratto da: CONTRIBUTO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE ALL’ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE – A cura del Comitato Provinciale dell’ASL Monza e Brianza e al sito www.aslmonzabrianza
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