Gestire la Restrizione REACh N° 74 per gli isocianati

La RESTRIZIONE N° 74 per l’impiego degli ISOCIANATI è stata stabilita dalla modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (UE) 2020/1149.

L’isocianato è il gruppo funzionale –N=C=O Ogni composto organico che contiene un gruppo isocianato è detto isocianato. Un isocianato può contenere anche più di un gruppo isocianato. Le molecole con due gruppi isocianati sono conosciuti come diisocianati. La principale applicazione di questi ultimi è la produzione di poliuretano.

Gli isocianati sono irritanti per inalazione e contatto con la pelle. Il contatto con gli isocianati produce sensibilizzazione e asma.

La restrizione è rivolta agli utilizzatori industriali e professionali, ovvero ai lavoratori ed ai lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali e/o che sono incaricati della supervisione di tali compiti.

I prodotti che contengono isocianati devono riportare sull’etichetta la dicitura: «A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2023 L’USO INDUSTRIALE O PROFESSIONALE È CONSENTITO SOLO DOPO AVER RICEVUTO UNA FORMAZIONE ADEGUATA».

La formazione è suddivisa in tre livelli: generale, intermedio, avanzata secondo i programmi e temi riportati nel Regolamento stesso.

I docenti dei corsi devono essere esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso la pertinente formazione professionale definita al punto 4 della Restrizione stessa.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 della Restrizione, formazione che dev’essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

 

ADEMPIMENTI RACCOMANDATI PER LA SALUTE E SICUREZZA D.LGS 81/2008

  1. VERIFICARE se i prodotti utilizzati contengono isocianati (vedere la scheda di sicurezza o l’etichetta dei prodotti, materia prime/ausiliari e processi utilizzati identificando il ‘livello’ di formazione necessario).
  2. SOSTITUIRE se è possibile i prodotti con altri senza isocianati o con isocianati inferiori allo 0,1 % in peso.
  3. CENSIRE i lavoratori addetti.
  4. ACQUISIRE l’idoneità sanitaria alla mansione presso il medico competente (adempimento non esplicitato dal Reach).
  5. AGGIORNARE il DVR (se necessita anche i DUVRI/POS) per i rischi da sostanze pericolose (agenti chimici), rivalutare DPI/DPC e identificare il livello di formazione idoneo (adempimento non esplicitato dal Reach).
  6. FORMARE e addestrare i lavoratori con docenti abilitati entro il 23 agosto 2023 ed acquisire l’attestato di avvenuta formazione.

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