Decreto legge n. 111 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.Decreto legge n. 111
Proroga dello stato di emergenza
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale.
Cos’è il Green Pass?
È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
Dal 6 agosto è necessaria per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Dal 1° settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal 1° settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
Come si ottiene il Green pass
Il Green pass si ottiene in presenza di una di queste tre condizioni, alternative tra loro:
- Aver avuto il Covid ed esserne guariti: in questo caso in certificato avrà validità di sei mesi a decorrere dalla data di emissione;
- Aver effettuato un tampone rapido o molecolare risultato negativo nelle 48 ore precedenti l’utilizzo del certificato: in questo caso la validità è limitata all’evento per cui viene esibito;
- Aver ricevuto almeno una dose di vaccino. In questo caso il pass si ottiene dopo quindici giorni dalla prima dose, o immediatamente dopo la seconda, ed ha validità di nove mesi a partire dalla seconda dose.
Come si verificano le Certificazioni verdi COVID-19 ?
La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.
L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.
Chi può verificare la Certificazione verde COVID-19?
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Hai fatto il vaccino? —>>> Scarica il Green Pass dal sito del Governo
Informati sulla situazione in Italia relativa ad aree e livelli di rischio —->>>> COVID-19 – Situazione in Italia
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