Covid-19: pubblicato DPCM 1 marzo 2020 con le nuove misure

Il DPCM approvato ieri distingue le misure sulla base delle diverse aree geografiche d’intervento.

Fino a nuove disposizioni, su tutto il territorio nazionale, viene favorito il lavoro da casa, è prevista la sanificazione dei mezzi di trasporto e, in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 16 febbraio 2020 dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico che procederà applicando il protocollo previsto dallo stesso DPCM.

Le “mascherine” o meglio, i dispositivi di protezione individuale, sono previsti per il momento solo nelle zone rosse per l’accesso ai servizi pubblici essenziali e per entrare nei negozi per acquistare beni di prima necessità.

Rimangono infatti stringentissime le misure per i comuni della zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini – in Lombardia e Vo’ – in Veneto).

  • Divieto di accesso e allontanamento
  • Chiusura di tutte le attività commerciali
  • Obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale
  • Sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone
  • Sospensione delle attività lavorative per le imprese
  • Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, le misure di precauzione fino all’8 marzo, sono:

  • Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”
  • Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
  • Lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • L’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Le misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona riguardano la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Mentre in Lombardia e nella provincia di Piacenza è prevista anche la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale invece, come precedentemente indicato, il DPCM stabilisce:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

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