Covid-19: le nuove misure nazionali e della regione Lombardia

L’atteso DPCM 10 aprile allunga le misure di contenimento dell’epidemia al 3 maggio e allenta le maglie del lockdown consentendo la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DI SERVIZIO ALLA PERSONA non considerabili di prima necessità individuate negli ALLEGATI 1 Commercio al dettaglio e 2 Servizi per la persona.

L’ALLEGATO 5 riporta le Misure di contenimento per gli esercizi commerciali.

Mentre l’ALLEGATO 4 riporta le Misure Igienico Sanitarie per tutti i luoghi di vita e lavoro.

In ordine alle ATTIVITA’ PROFESSIONALI il DPCM raccomanda che:

 

  • SIA ATTUATO il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

I datori di lavoro pubblici e privati possono assolvere agli obblighi di informativa sul lavoro agile in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. l’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile dell’INAIL.

  • SIANO INCENTIVATE le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • SIANO ASSUNTI protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • SIANO INCENTIVATE le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI il DPCM:

  • SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITA’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ALLEGATO 3 del DPCM.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

  • CONSENTE, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’ALLEGATO 3.

Nella comunicazione devono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga non sussistano le condizioni di cui sopra. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

  • CONSENTE le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari.
  • CONSENTE le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  • RICHIEDE IL RISPETTO, per le imprese le cui attività non sono sospese, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. LEGGI DAL NOSTRO BLOG
  • AMMETTE, per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione
  • CONSENTE, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Il DPCM inoltre detta le seguenti Disposizioni in materia di ingresso in Italia:

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco auto-certificazione contenete le seguenti informazioni: motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione in Italia dove sarà svolto il periodo di isolamento fiduciario e numero telefonico.

Le persone, che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione indicata all’atto dell’imbarco.

Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di isolamento fiduciario.

LEGGI il DPCM 10 aprile 2020.

A livello regionale, l’Ordinanza della Lombardia prevede inoltre le seguenti misure specifiche:

  • QUANDO SI ESCE bisogna coprire naso e bocca, SE SI HA LA FEBBRE e sintomatologia da infezione respiratoria bisogna rimanere a casa.
  • Il commercio al dettaglio di: articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati. Librerie CHIUSE quindi in Lombardia.
  • I DISTRIBUTORI AUTOMATICI presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi possono continuare a restare in funzione e ad essere riforniti. Coloro che accedono ai distributori automatici devono rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • E’ consentita la CONSEGNA A DOMICILIO da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Per le ATTIVITA’ ECONOMICHE: si applicano le misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ad eccezione di quanto segue:

Le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco

  • 69 (Attività legali e contabili)
  • 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza
    gestionale)
  • 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed
    analisi tecniche)
  • 72 (Ricerca scientifica e sviluppo)
  • 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)

devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli ALBERGHI
e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza.

I SERVIZI BANCARI, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.

Le disposizioni del DPCM e dell’Ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

LEGGI l’Ordinanza della regione Lombardia.


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