Medico Competente: il ruolo in azienda

Il 29 Aprile 2020 il Ministero della Salute ha emanato un protocollo di indirizzo avente come oggetto: “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. -> CLICCA QUI per scaricare il documento

Vediamo quali sono le indicazioni operative che il Ministero della Salute da ai medici competenti.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Medico competente deve:

  • collaborare all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda
  • tenere aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news.

Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, fatti salvi quelli legati a specifici contesti produttivi, il lavoratore deve essere informato circa:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale (MMG);
  • l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
  • l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti;
  • l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare adeguati DPI.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria devono essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

  • la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva
  • la visita medica su richiesta del lavoratore
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

  • la visita medica periodica
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

È sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2: le spirometrie e l’alcol test con etilometro.

Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica (prevista per la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

SOGGETTI FRAGILI

Il Protocollo condiviso del 24 aprile, prevede che, alla ripresa delle attività, il medico competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Lo stato di fragilità è da ricondurre a patologie croniche, specie se multiple, di cui segue un elenco INDICATIVO e NON ESAUSTIVO, tratto in particolare dall’Istituto Superiore di Sanità (Per consultarla CLICCA QUI).

  • condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
  • patologie oncologiche (tumori maligni);
  • patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
  • patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma bronchiale grave, scompenso cardiaco, enfisema polmonare, bronchiettasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare);
  • diabete mellito insulino-dipendente, specie se scompensato;
  • insufficienza renale cronica;
  • insufficienza surrenale cronica;
  • malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
  • malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
  • reumopatie sistemiche (artrite reumatoide, lupus eritematosus sistemicus, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
  • epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

In merito alle situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano un maggiore rischio nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età).

Il lavoratore quindi laddove dovesse riconoscersi nella condizione di “soggetto fragile”, potrà rivolgersi al medico competente e richiedere la c.d. visita medica a richiesta del lavoratore.

La definizione di soggetto fragile formulata dal Medico Competente dovrà fondarsi sull’analisi congiunta di più fattori: rischio intrinseco di contagio della persona, analisi della condizione territoriale e ambientale in cui vive la persona (caratteristiche territoriali e condizione locale della diffusione virale), analisi delle condizioni per raggiungere il luogo di lavoro, analisi delle condizioni di sicurezza sul lavoro, mansione lavorativa specifica, organizzazione del lavoro e infine le caratteristiche specifiche del lavoratore (patologie pregresse, età, genere, abitudini di vita).

TEST DIAGNOSTICI

Il punto 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS” del “Protocollo condiviso” indica che “ Il MC, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute del lavoratore”.

L’utilizzo di test diagnostici da parte del MC è argomento controverso in considerazione del significato clinico, della disponibilità, del costo e della gestione dei risultati all’interno di una comunità lavorativa come quella aziendale, a sua volta inserita in un contesto territoriale.

La scelta di utilizzare test diagnostici o di screening deve avere nel Medico Competente il soggetto che governa il processo e deve essere dettagliata in un progetto aziendale che deve precisare scopi e obiettivi.

Il tampone rino-faringeo è oggi l’esame diagnostico fondamentale per fare diagnosi di Covid-19, per definire la guarigione e per individuare i portatori sani del virus. È una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore o della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino ovattato. Dal materiale biologico viene effettuata l’estrazione e la purificazione dell’RNA per la successiva ricerca dell’RNA virale utilizzando una metodica molecolare rapida: Reverse Real-Time PCR (rRT-PCR).

I test sierologici sono di due tipi, quelli rapidi e quelli quantitativi.

Test rapidi: rilevano gli anticorpi IgG e IgM tramite il prelievo di una goccia di sangue (di solito capillare). Sono test molto sensibili e di ridotta specificità, utili in campagne di screening. Purtroppo, a causa della ridotta specificità presentano molti problemi di gestione, risolvibili con esami di secondo livello (test quantitativi e/o tampone).

Test sierologici quantitativi: dosano in maniera specifica le quantità di anticorpi prodotti, hanno buona sensibilità e specificità.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI E CONTATTI STRETTI

La normativa attuale, sia nazionale che regionale, attribuisce agli operatori di sanità pubblica e ai medici di base la gestione dei casi sospetti o positivi, cosi come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n° 6360 datata 27/02/2020.

Il MC deve fornire le corrette indicazioni per la gestione dei contatti stretti e per l’informazione da dare agli stessi; è importante quindi che venga informato quando l’azienda viene a conoscenza di un caso positivo o sospetto.

RIENTRO AL LAVORO DOPO QUARANTENA OBBLIGATORIA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

In un contesto di oggettiva carenza di test diagnostici di primo livello (Tampone), risulta possibile se non altamente probabile un numero imprecisato di soggetti infettati con forme influenzali più o meno intense, che trascorrono il periodo di malattia presso la propria abitazione. A questi soggetti si sommano i contatti stretti (in questa fattispecie di casi non accertati).

Allo stato attuale, la Circolare di Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0017030 del 15/04/2020 prevede le seguenti disposizioni:

La circolare fa riferimento al DPCM del 10 aprile 2020 le cui disposizioni sono valide fino al 3 Maggio 2020; si attende una proroga con estensione a tutti i lavoratori attivi.

 


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