Covid-19: il datore di lavoro deve aggiornare il DVR?

In riferimento alla richiesta di chiarimenti rispetto gli adempimenti datoriali in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza coronavirus, il Datore di Lavoro non deve aggiornare il Documento di valutazione dei rischi ma identificare e descrivere, coinvolgendo RSPP, medico competente e RLS, le misure messe in atto per il contrasto e contenimento del contagio nella propria azienda.

In data 14 marzo il governo e le parti sociali hanno infatti firmato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che indica le condizioni per garantire la continuità delle attività produttive. Leggi il nostro post clicca qui.

Successivamente è stata emessa una Nota illustrativa al Protocollo nella quale è espressamente detto che … l’azienda non è tenuta ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

A meno che ovviamente non si tratti di una azienda che abbia una esposizione intenzionale o potenziale al virus SARS-CoV-2 (come una struttura sanitaria o un laboratorio di analisi microbiologiche).

I datori di lavoro, con l’RSPP e il Medico competente, coinvolgendo gli RLS, devono quindi costituire un comitato e redigere un “Protocollo Covid-19” indicando le misure messe in atto per il contrasto e contenimento del contagio nella propria azienda.

Questo documento, pur non originando dalla classica valutazione del rischio, costituisce un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Concetto espresso anche nella Nota dell’Ispettorato del lavoro “adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus” del 13 marzo 2020.

L’obbligo di aggiornamento del DVR – considerando quindi il SARS-CoV-2 come rischio professionale – sussiste solo in due casi:
1. Manipolazione dell’agente biologico stesso a cura dei lavoratori (es. laboratori ospedalieri);
2. Esposizione potenziale: attività che pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi, come ad esempio operatori di strutture sanitarie o ad esse assimilabili.

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