Covid-19: Green pass rafforzato per gli over 50

La Nota di aggiornamento di Confindustria del 11 gennaio 2022 ha chiarito qualche dubbio interpretativo sugli ultimi decreti legge, in particolare:

  • il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e sono stati estesi, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, con quale sono stati ridefiniti i presupposti e l’applicazione della quarantena ed è stato ulteriormente potenziato il sistema del c.d. green pass rafforzato o super green pass;
  • il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con il quale è stato disposto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, il DL ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Quali sono le tipologie di Green pass?

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Quanto dura il Green Pass? 

L’art. 3 del DL n. 221/2021 ha modificato ulteriormente la durata delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, dal 1° febbraio 2022, i certificati attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. dose booster);
  • la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo

avranno una validità di 6 mesi (e non più di 9 mesi).

Obbligo di Green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni

I lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età hanno l’obbligo di green pass rafforzato o super green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro – pubblici e privati – nell’ambito del territorio nazionale.

In particolare, l’obbligo di essere in possesso (ed esibire) di una certificazione verde COVID19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) o di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose):

  • decorre dal 15 febbraio 2022;
  • vale per i cittadini italiani, i cittadini di Paesi Ue residenti in Italia e i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale ultracinquantenni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni .

Conseguentemente, per i lavoratori stranieri ultracinquantenni non residenti in Italia o non assistiti dal servizio sanitario nazionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – nell’ambito del territorio nazionale – continua a valere l’obbligo di green pass base.

L’obbligo di green pass rafforzato o super green pass per i lavoratori ultracinquantenni è strutturato analogamente a quello vigente di green pass base, con controlli – sanzionati – a carico dei datori di lavoro e con sanzioni per i lavoratori inadempimenti. Quanto ai controlli, essi sono effettuati sia dal datore di lavoro, che dal titolare del luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa.

L’omissione dei controlli da parte dei datori di lavoro è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro irrogata dal Prefetto.

Con riferimento alle modalità di controllo, si ritiene che, anche per il green pass rafforzato o super green pass, continuino a restare valide le modalità di verifica definite nelle procedure aziendali adottate per il controllo del green pass base (es. verifiche massive o a campione; verifiche all’ingresso o all’interno; consegna volontaria della certificazione da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli continuativi/periodici previsti dalla procedura aziendale. Tali procedure andranno integrate con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni.

Al momento, non risulta possibile il controllo del Green pass rafforzato tramite il servizio Greenpass50+ sul Portale istituzionale dell’INPS; infatti solo l’App VerificaC-19 e il pacchetto di sviluppo SDK permettono di selezionare la tipologia di Green pass da verificare.

Quarantena e isolamento

Il DL n. 229/2021 modifica il regime della c.d. quarantena precauzionale.

La differenziazione del nuovo regime della quarantena si fonda innanzitutto sulla distinzione tra contatto ad alto e a basso rischio.

In caso di “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) per:

  • i soggetti non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) ovvero che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine;
  • i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass: la quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso e l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine;
  • i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti ovvero siano guariti dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti: l’auto-sorveglianza di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Quindi:

  • in caso di quarantena (di 10 o 5 giorni in base alla situazione vaccinale del lavoratore interessato), ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente,  del referto di negatività del tampone molecolare o antigenico effettuato al termine del periodo di quarantena;
  • in caso di auto-sorveglianza, il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente; il lavoratore può prendere servizio, indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; se del caso, il datore di lavoro colloca il lavoratore in regime di lavoro agile.

Quando sono un contatto stretto?

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;
  • sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatti