DPCM del 7 agosto e nuove misure

Lunedì 7 settembre il Governo ha emanato un nuovo DPCM che proroga le misure del DPCM del 7 agosto 2020 al 7 ottobre 2020 aggiungendo e modificando qualche articolo e allegato.

Sono confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.

In ordine alle attività professionali fino al 7 ottobre, il governo raccomanda che:

  • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Tutte le attività produttive industriali e commerciali DEVONO CONTINUARE A RISPETTARE i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

>>>> restano in vigore quindi i Protocolli COVID-19 nelle aziende<<<<

>>>>>ATTENZIONE SOLO AI VIAGGI DI LAVORO E AI RIENTRI DALLE FERIE DALL’ESTERO<<<<<<<

Per gli spostamenti da e per l’estero vale quanto previsto dal DPCM del 7 agosto 2020 è tuttavia cambiato l’allegato 20, sostituito dall’allegato C del DPCM del 7 settembre.

Di seguito il testo del DPCM del 7 agosto, modificato dal DPCM del 7 settembre:

Sono vietati:
- gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20 (ORA ALLEGATO C DEL DPCM DEL 7 SETTEMBRE),
- l'ingresso  e  il   transito   nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici giorni  antecedenti
- gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 (ORA ALLEGATO C DEL DPCM DEL 7 SETTEMBRE), salvo  che  ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante  dichiarazione:
a) esigenze lavorative
b) assoluta urgenza
c) esigenze di salute
d) esigenze di studio
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 
f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini di Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  diSchengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di cui alla lettera f)
h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di cui alla lettera h)
i) bis ingresso nel territorio nazionale  per  raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle  lettere f) e h), 
anche non convivente, con la quale vi sia una  comprovata  e stabile relazione affettiva

 

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Quali obblighi restano validi fino al 7 ottobre?

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
  • è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
  • è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte
  • l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida.

INOLTRE il nuovo DPCM del 7 settembre 2020:

  • per la Ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado dell’anno scolastico 2020/2021 rimanda alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità -> SCARICA QUI il RAPPORTO dell’ISS
  • per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle Università le attività didattiche e curriculari rimanda ad uno specifico protocollo (CLICCA QUI e GUARDA l’ALLEGATO E).

Per qualsiasi dubbio -> CONTATTACI


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