Il DPCM 17 maggio sancisce la cosìdetta fase 2bis, ovvero la riapertura dei negozi e delle attività di ristorazione, le imprese, che avevano avuto il via libera dal precedente DPCM del 26 aprile, continuano a lavorare rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Dal 3 giugno saranno possibili gli spostamenti sul territorio nazionale (tra regioni) senza la necessità di comprovate esigenze lavorative.
In materia di spostamenti da e per l’estero a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli elencati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Le disposizioni del DPCM si applicano dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
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In merito agli Allegati:
Allegati da 1 a 7 – Protocolli per le comunità religiose – NEW
Allegato 8 – Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 – NEW !!!
Allegato 9 – Spettacoli dal vivo e cinema – NEW !!!
Allegato 10 – Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 – NEW !!!
Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali – > ALLEGATO NON MODIFICATO RISPETTO AL PRECEDENTE DPCM
Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali -> IL PROTOCOLLO NON è STATO MODIFICATO
Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri -> IL PROTOCOLLO NON è STATO MODIFICATO
Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica – > IL PROTOCOLLO NON è STATO MODIFICATO
Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico – > ALLEGATO NON MODIFICATO RISPETTO AL PRECEDENTE DPCM
Allegato 16 – Misure igienico-sanitarie -> ALLEGATO NON MODIFICATO RISPETTO AL PRECEDENTE DPCM
Allegato 17 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 – NEW !!!
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.
La regione Lombardia è emanato l’ordinanza n°547 del 17 maggio 2020 che:
- CONFERMA l’obbligo di mascherina quando si esce di casa, esonerati solo i bambini sotto i 6 anni e coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva;
- CONFERMA l’obbligo della misurazione della temperatura all’ingresso del luogo di lavoro;
- PERMETTE la ripresa dei tirocini anche in presenza negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività;
- INTRODUCE l’obbligo della misura della temperatura in ingresso ai ristoranti.
Nel caso di lavoro che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, l’obbligo della misura della temperatura deve essere rispettata con la seguente modalità:
- il lavoratore prima di recarsi al lavoro si misura la temperatura, se ha febbre maggiore di 37,5°C o altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) NON si reca al lavoro e lo comunica tempestivamente al datore di lavoro o al suo delegato;
- se i sintomi sopraggiungono durante il lavoro, il lavoratore dovrà immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni
- il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare
– attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. - inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento
verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da
affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione
lavorativa da parte del dipendente.
Inoltre, in assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, il cliente nel caso dei ristoranti, prova con strumento personale idoneo.
Le disposizioni della Ordinanza del 17 maggio, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020.
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