L’ATS Milano ha prodotto una Guida (del 10.02.2021) per le imprese lombarde particolarmente chiara e interessante con la definizione di contatto stretto, per capire quando e come fare rientrare in azienda un lavoratore dopo assenza per infezione da SARS-CoV-2 e come gestire eventuali campagne volontarie sui lavoratori.
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI ANTICORPALI E TEST ANTIGENICI RAPIDI
>>>>>>> Il test sierologico può evidenziare l’avvenuta esposizione al virus ma non è sufficiente per indicare una infezione acuta in atto, per la diagnosi della quale è invece necessario effettuare un tampone naso-faringeo <<<<<<<
Le aziende possano utilizzare i test sierologici fuori del percorso stabilito dal Servizio Sanitario Regionale, purché siano rispettate le indicazioni contenute nella parte B dell’allegato alla Deliberazione della
Giunta Regionale della Lombardia XI/3131 del 12 maggio 2020.
Tra le indicazioni si evidenzia che:
- tutto il percorso di screening deve essere concordato con i soggetti coinvolti: medico competente, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, e deve essere chiara per tutti la volontarietà di adesione
- l’azienda deve comunicare all’ATS, all’indirizzo mail psal19@ats-milano.it oppure dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it, l’intenzione di procedere al test fornendo informazioni e documenti
- i laboratori devono essere autorizzati e/o accreditati per l’esecuzione dei test e che all’eventuale test rapido deve seguire verifica con metodologia CLIA o ELISA. L’elenco dei laboratori accreditati è disponibile sul sito Regione Lombardia.
- in caso di positività del test deve seguire la verifica della contagiosità mediante tampone, e in attesa del tampone si deve attivare il percorso di sorveglianza di caso sospetto e isolamento fiduciario.
- il referto positivo del test sierologico viene comunicato a ATS direttamente dal laboratorio. Anche l’esito positivo del tampone viene comunicato direttamente a ATS per la presa in carico del caso.
Per quanto riguarda l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 3777 del 3 novembre 2020 e le successive note, del Ministero della Salute 705 del 8 gennaio 2021 e della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 3182 del 20 gennaio 2021, hanno stabilito un analogo iter procedurale.
Tra le indicazioni si evidenzia che in caso di positività al tampone rapido in occasione dello screening, nei casi previsti dalle citate note del Ministero e della DG Welfare, è necessario che l’esito sia confermato da tampone molecolare, o antigenico di terza generazione.
>>>>>>>>> Tutte le informazioni e le indicazioni sulla presentazione della domanda si trovano sul sito di ATS <<<<<<<<<<<<
RIENTRO AL LAVORO
In base alle recenti disposizioni ministeriali, il lavoratore risultato positivo potrà rientrare al lavoro previo esito negativo di un solo tampone di controllo effettuato non prima di 10 giorni dal riscontro di positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi.
Per i lavoratori positivi che rimangono positivi a lungo termine, il rientro può avvenire dopo 21 giorni dalla prima positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 7 giorni senza sintomi, anche in assenza di riscontro di negativizzazione. NB: nella valutazione dei sintomi non si tiene conto di ageusia (Perdita del senso del gusto) e anosmia (Perdita del senso dell’olfatto).
- Tuttavia, il lavoratore può rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’esecuzione di un tampone di guarigione anche oltre il ventunesimo giorno.
- INPS ha dato indicazione di prolungare l’isolamento fino a negativizzazione del tampone, con proseguimento della
malattia a cura del medico di famiglia. - Il lavoratore, per il rientro al lavoro, può richiedere la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, inviando una mail con tutti i
dati identificativi necessari alla casella dip19@ats-milano.it
I contatti stretti di caso accertato dovranno rimanere in quarantena a domicilio, limitando al massimo i contatti con i propri conviventi. Se non compaiono sintomi il rientro al lavoro avviene trascorsi 14 giorni dalla data di ultimo contatto, anche in assenza di effettuazione del tampone, oppure, in alternativa, dopo esito negativo di un tampone eseguito non prima del 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso. Non è prevista alcuna ulteriore certificazione.
>>>>>> Il datore di lavoro non può richiedere altre certificazioni o test – tampone o sierologico – per il rientro al lavoro dei propri dipendenti e collaboratori <<<<<<<<
Nella Guida nella ultime pagine trovi inoltre le MAIL UTILI PER COMUNICAZIONI con ATS MILANO e il FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CASO SOSPETTO.
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