Nei giorni scorsi è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n° 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce la patente a punti, o patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
Chi dovrà possedere la patente a punti e quando entrerà in vigore questo obbligo?
A partire dal 1° ottobre 2024 saranno tenuti al possesso della patente a punti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che opereranno all’interno dei cantieri mobili o temporanei di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs.81/08.
In che cosa consiste la patente a punti?
La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
I suddetti requisiti per l’ottenimento della patente sono:
• iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs 81/08;
• adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
• possesso del Documento Unico di Degolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente prevede un punteggio iniziale di trenta crediti che consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare all’interno dei cantieri mobili o temporanei, ma solo se la stessa risulterà in possesso di non meno di quindici crediti rispetto ai trenta iniziali.
A tal proposito la patente subisce delle decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
• accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs 81/08 –> decurtamento di dieci crediti;
• accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08 –> decurtamento di sette crediti;
• provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 –> decurtamento di cinque crediti;
• riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1. la morte –> decurtamento di venti crediti;
2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale –> decurtamento di quindici crediti;
3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni –> decurtamento di dieci crediti.
Nei casi di infortuni mortali o con invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente fino a un massimo di dodici mesi definendone i criteri, le procedure e i termini.
I crediti decurtati possono essere recuperati?
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti sopra citati, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a patto che venga trasmessa all’ Ispettorato Nazionale del Lavoro della sede territoriale copia del relativo attestato di frequenza.
Inoltre, al decorrere di due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti sanzionatori, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi sopra citati, la patente viene incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti sanzionatori.
Infine, per quelle imprese che decideranno di adottare dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 81/08 è previsto un incremento ulteriore di cinque crediti sulla patente
Possono esserci dei soggetti esenti dal possedere tale patente nonostante effettuino lavori in cantieri mobili o temporanei?
Sì. Non sono tenute al possesso della patente a punti tutte quelle imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Essa è una certificazione obbligatoria per le imprese che intendono eseguire lavori pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti, direttamente o in subappalto, per un imposto superiore a 150.000 euro e viene rilasciata per delle specifiche categorie di opere, intese come insieme di lavorazioni, declinate in differenti classifiche di importo.
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