Emissioni odorigene: nuove linee di indirizzo nazionali

È stato firmato e pubblicato il  decreto direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Gli indirizzi forniscono un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA. Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

  • Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
  • Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
  • Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
  • Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
  • Lavorazione materie plastiche
  • Fonderie e produzione di anime per fonderia Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
  • Produzione di pitture e vernici
  • Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t
  • Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
  • Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
  • Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)
  • Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
  • Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
  • Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
  • Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
  • Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
  • Concerie
  • Industrie petrolifere
  • Industrie farmaceutiche e cosmetiche
  • Industrie alimentari
  • Sansifici Impianti di produzione della carta Impianti orafi
  • Mangimifici produzione di pet food
  • Impianti dell’industria geotermica

Tipo di approfondimento che sarà richiesto in funzione dell’oggetto della domanda di autorizzazione e delle condizioni che caratterizzano il caso:

‘1) Per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria. Tali fasi comprendono:

  • le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno
  • i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni.

‘2) Per altre fasi dell’iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni) l’adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una relazione di ricognizione contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo. Tale procedura ha una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno.

Nessuna azione è richiesta, infine, in caso di:

  • 1) autorizzazioni degli stabilimenti nuovi non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno
  • 2) rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni.

Elenco degli allegati al Decreto direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023:


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