Nei comuni individuati come “aree prioritarie” gli esercenti di luoghi di lavoro sono tenuti all’obbligo di monitoraggio delle concentrazioni Radon, secondo le scadenze e le modalità previste dal D.Lgs. 101/2020, non solo nei locali interrati ma anche in quelli parzialmente interrati o collocati al piano terreno.
Pertanto le misurazioni andranno effettuate entro 18 mesi (dicembre 2024) dalla pubblicazione dell’elenco delle aree di interesse, ed entro 24 mesi dalle successive modifiche di tale elenco.
L’esercente, inoltre, è tenuto ad effettuare misurazioni radon:
- dopo qualsiasi intervento strutturale;
- ogni 8 anni se il valore di concentrazione medio annuo di radon è inferiore a 300 Bq m-3
- se il livello di riferimento è maggiore di 300 Bq m-3, entro due anni devono essere applicate misure correttive e successivamente viene effettuata una nuova misurazione. A questo punto, se l’esito è positivo (concentrazione inferiore a 300 Bq m-3) le rilevazioni radon devono essere effettuate ogni 4 anni, se invece l’esito è negativo sono necessarie valutazioni annuali.
Le province ad oggi in elenco sono le seguenti:
- Bergamo
- Brescia
- Lecco
- Milano
- Sondrio
- Varese
In particolare nella provincia di Milano segnaliamo i comuni di Castano Primo con più di 10.000 abitanti e Vanzaghello con più di 5.000 abitanti. Non ci sono “aree prioritarie” nelle provincie Monza Brianza e Como.
Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore; tutte caratteristiche che non lo rendono percepibile dai nostri sensi e perciò difficile da individuare. Il radon si genera spontaneamente in piccole quantità nel sottosuolo e nelle rocce, disperdendosi poi nell’atmosfera una volta giunto a contatto con l’aria. Qualora, però, il gas penetri in un ambiente circoscritto, vi si accumula progressivamente, raggiungendo livelli di concentrazione sempre più alti e potenzialmente dannosi per la salute. Essendo un agente cancerogeno, il radon aumenta il rischio di contrarre il tumore polmonare.
Riferimenti legislativi
- Art. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020 , n. 101. Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 -bis ).
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
- Art. 5. del DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022 , n. 203. Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare
le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;
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