Per la giurisprudenza le molestie e la violenza sono considerate un’inosservanza da parte del datore di lavoro del generale obbligo contrattuale di garantire l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti imposto dall’art. 2087 c.c. (Corte di Cassazione sez. lavoro n.4774 del 6.3.2006), quindi sono fattori di rischio lavorativo.
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, all’articolo 28, assorbe e valorizza il generale obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile in quanto colloca, fra i rischi lavorativi oggetto della valutazione che ogni datore di lavoro è obbligato ad effettuare, quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (…) quelli connessi alle differenze di genere.
Lo stesso articolo 28 comma 2 prevede che il documento di valutazione dei rischi (DVR), oltre all’analisi dei rischi molestie e violenza, debba contenere l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate contro tali rischi.
La legge n.4 del 15 gennaio 2021 ratifica la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
La legge n. 4/2021 all’art.9 prevede quanto segue.
Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:
a) l’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro;
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b) l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;
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d) l’erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a) del presente articolo.
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Approfondimento del pericolo
Il fenomeno della violenza e delle molestie in ambito lavorativo è significativo in Italia. Le molestie e le violenze di tipo sessuale sono solo un aspetto del problema, che riguarda una casistica molto più vasta, tra cui le molestie psicologiche e quelle fisiche.
Per definire meglio il pericolo è necessario evidenziare che, mentre alcuni gesti o proposte sono considerate chiaramente inaccettabili, certi comportamenti a volte non sono considerati univocamente inappropriati. Ciò che per alcuni può essere considerato un complimento o una battuta, per altri può risultare offensivo; ciò si verifica soprattutto in luoghi di lavoro in cui ci sono differenze culturali, sociali o di provenienza significative, che comporta la scarsa conoscenza a livello personale.
Ogni persona, nell’ambiente di lavoro, deve però sentirsi libera di dire che trova un comportamento offensivo o inappropriato ed aspettarsi che gli altri la rispettino. Un comportamento che offende qualcuno involontariamente può essere rapidamente corretto senza causare danni.
L’obiettivo è creare una cultura del lavoro in cui tutti si sentano ascoltati e rispettati. Le violenze e le molestie violano la dignità della persona, creando sul luogo di lavoro un ambiente intimidatorio, ostile, degradante e umiliante.
Tra le potenziali conseguenze della violenza e delle molestie sul lavoro, per i lavoratori, si trovano:
- Paura, ansia, stress
- Disturbi del sonno e affaticamento
- Depressione
- Disturbo post traumatico da stress
- Lesioni fisiche
Tra le conseguenze per l’organizzazione si possono annoverare:
- Incremento dell’assenteismo
- Calo della motivazione
- Riduzione della produttività
- Deterioramento dei rapporti tra i lavoratori
- Incremento del turnover e difficoltà nelle assunzioni
La violenza sul luogo di lavoro rappresenta un concreto fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non un problema individuale. Va affrontato in maniera strutturale all’interno del sistema di prevenzione ed impone l’adozione di un modello organizzativo che si avvalga di adeguati strumenti di rilevazione, di monitoraggio e di gestione degli eventi avversi.
Definizioni
- Molestia sul lavoro: quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo (D.Lgs 198/2006, articolo 26, comma 1). Costituisce circostanza aggravante il fatto che la molestia sessuale sia accompagnata da minacce implicite o esplicite o da ricatti da parte di superiori gerarchici o di persone che possano comunque influire sulla costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro.
- Violenza sul lavoro: evento in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Dove finisce il complimento e inizia la molestia sessuale?
Mentre alcuni gesti o proposte sono considerati inaccettabili, certi comportamenti non sono ritenuti univocamente inappropriati: ciò che per alcuni può essere percepito come un complimento o una battuta, per altri può risultare offensivo, soprattutto in luoghi di lavoro con differenze culturali, sociali o di provenienza significative o con un alto turnover, che comporta scarsa conoscenza a livello personale.
Ogni persona, nell’ambiente di lavoro, deve sentirsi libera di dire che trova un comportamento offensivo o inappropriato ed aspettarsi che gli altri la rispettino. Un comportamento che offende qualcuno involontariamente può essere, quindi, prontamente corretto senza causare danni.
Come riconoscere la molestia sessuale?
Può essere identificata dai seguenti comportamenti:
- Verbale: Allusioni sessuali, commenti offensivi, scherzi indesiderati
- Informatica: Messaggi ed e-mail offensivi o sessualmente espliciti, avance inappropriate od offensive sui social network
Le molestie sessuali sono equiparate alle discriminazioni di genere (DL.vo n.198/2006, art.26) mentre si classifica come violenza sessuale (non come molestia) il contatto fisico indesiderato: quando la condotta assume una dimensione corporea si parla di violenza sessuale.
In quali luoghi possono verificarsi le molestie?
- Nel posto di lavoro, in spazi sia pubblici che privati anche destinati alla pausa o alla pausa pranzo, nei servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi
- Durante gli spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate al lavoro
- Durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per rientrare a casa.
Un ruolo sempre più importante occupano le molestie che si realizzano attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La reazione di ciascuno agli atti di violenza, sia tu vittima o testimone, può dipendere dalla personalità, dal vissuto individuale, dai meccanismi di reazione basati sull’esperienza, dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente in cui ci si trova e dalle norme e regole organizzative.
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