Il Documento di valutazione dei rischi: cos’è e chi lo fa?

Il Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o un collaboratore, contiene tutte le evidenze della valutazione dei rischi e le conseguenti misure di sicurezza applicate in azienda.

La valutazione dei rischi viene definita dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza“.

Il DVR aziendale è una fotografia della realtà lavorativa e contiene:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività svolte e delle mansioni presenti;
  • procedure di valutazione dei rischi e dei pericoli presenti in azienda
  • valutazione dei rischi associati a pericoli ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • definizione del programma di miglioramento

Il DVR va redatto entro 90 giorni dall’inizio di ogni nuova attività o subito dopo l’entrata in forza di un lavoratore in un’impresa già avviata.

I lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile, sono le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR.

La stesura del DVR è un obbligo non delegabile del Datore di lavoro (dall’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08), il quale può avvalersi dell’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’ individuazione delle misure di miglioramento volte alla sicurezza aziendale.

Anche il Medico Competente (MC) è coinvolto nell’elaborazione della valutazione dei rischi, predisponendo il protocollo di sorveglianza sanitaria, contribuisce a valutare i rischi in relazione alla salute dei lavoratori.

Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)  viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e dovrà riceverne sempre una copia.

La copia originale del DVR verrà firmata da tutte le figure sopra citate e conservata in azienda per poter essere consultata da eventuali organi ispettivi.

Il DVR non ha scadenza, ma andrà rivisto ogni qual volta vengano apportate modifiche significative in azienda (introduzioni di nuovi macchinari o nuove mansioni, nuova organizzazione del lavoro o del processo produttivo, scadenze di rischi specifici quali rumore, vibrazioni o stress correlato…).

A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un piano di prevenzione e protezione finalizzato ad eliminare, o almeno a ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

La mancata o incompleta elaborazione del DVR è sanzionabile con ammenda al Datore di Lavoro fino a 15.000€ e con arresto fino a 8 mesi.


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