Protocollo anti contagio per i luoghi di lavoro privati

È stato firmato il 30 giugno, dai Ministeri del lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, dall’Inail e dalle parti sociali il nuovo Protocollo Covid (anti contagio per i luoghi di lavoro privati) con le misure di contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari.

Le misure saranno in vigore fino al 31 ottobre, fermo un monitoraggio costante sull’andamento della curva pandemica.

Il documento tiene conto anche di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il Protocollo del 30 aprile ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate.

Cosa deve fare il Datore di lavoro?

Convocare il Comitato Covid-19 e aggiornare il Protocollo aziendale.

Cosa è cambiato rispetto al Protocollo del 6 aprile 2021?

1.INFORMAZIONE

L’informazione ai lavoratori va aggiornata in riferimento alla misure adottate nel nuovo Protocollo aziendale anti-contagio.

E’ possibile fornire ai lavoratori l’intero Protocollo o un estratto sotto forma di Informativa.

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

La misura della temperatura in ingresso continua ad essere facoltativa.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Si consiglia di chiedere al Medico competente aziendale come gestire i rientri e cosa scrivere nel Protocollo al riguardo.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

Resta l’obbligo da parte del Committente di informare l’Appaltatore di eventuali propri  lavoratori risultati positivi al tampone COVID-19.

Resta l’obbligo da parte dell’Appaltatore di informare il Committente sulle misure adottate nel Protocollo aggiornato e vigilare sull’osservanza dello stesso da parte dei lavoratori in appalto.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro continua ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni  in coerenza con la Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie (Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. (Versione del 20 maggio 2021).

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il datore di lavoro continua a mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

>>>> Questo punto è da attenzionare perchè ci sono delle novità importanti <<<<<

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 resta obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane tuttavia un presidio importante, e consigliato,  per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei seguenti contesti di lavoro:

  • ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori
  • locali aperti al pubblico
  • ambienti dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro

Quindi il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi:

  • individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire i DPI (FFP2), compresi eventuali soggetti fragili
  • vigila che questi li indossino

Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Le mascherine chirurgiche NON sono più DPI, quindi il datore di lavoro ai lavoratori dei suddetti gruppi deve fornire facciali filtranti FFP2.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi continua ad essere contingentato, favorendo la ventilazione continua dei locali e un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Continua ad essere consigliato adottare orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Una persona presente nel luogo di lavoro che sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria continua ad essere obbligata a dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale il proprio stato e deve essere allontanata/isolata dal luogo di lavoro

La persona sintomatica deve essere dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

ll lavoro agile continua ad essere uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Le Parti sociali chiedono che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, attualmente prevista fino al 31 agosto.

12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono che venga prorogata al 31 dicembre 2022 la disciplina a protezione dei lavoratori fragili, attualmente prevista fino al 31 luglio.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle misure.


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