È in vigore 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 e lo sarà fino alla fine dell’anno l’Ordinanza del Ministro della Salute 1° aprile 2022 con le 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 (G.U. 4 aprile 2022, n. 79).
L’Ordinanza mantiene 𝗶𝗻𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 delle prime Linee Guida del maggio 2020 con le misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici e sociali, integrandole e aggiornandole. Al di là degli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, le Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali restano validi normativa e protocolli vigenti.
Le M𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 riguardano:
➝ gli 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 da esporre
➝ la presentazione e la verifica 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗣𝗮𝘀𝘀 base e rafforzato dove previsto
➝ l’uso corretto della 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮, chirurgica o FFP2, nei locali al chiuso o all’aperto in caso di assembramento
➝ l’𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶
➝ il rinforzo del 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗱’𝗮𝗿𝗶𝗮 naturale nei locali al chiuso.
I singoli settori di attività per i quali sono state previste Misure specifiche, sono:
- Ristorazione e cerimonie.
- Attività turistiche e ricettive.
- Cinema e spettacoli dal vivo.
- Piscine termali e centri benessere.
- Servizi alla persona.
- Commercio.
- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
- Parchi tematici e di divertimento.
- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
- Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’.
- Sagre e fiere locali.
- Corsi di formazione.
- Sale da ballo e discoteche.
In particolare, per i 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, tra le misure integrative si raccomanda di:
• privilegiare l’organizzazione delle attività in 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗶 il più possibile 𝗼𝗺𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗶 (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui
• laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶
• gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 𝟭 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso
• la 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti
• dev’essere garantita la regolare 𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni
• eventuali 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 devono essere puliti e 𝗱𝗶𝘀𝗶𝗻𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶 ad ogni cambio di utente oltre che a fine giornata
• qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (ad esempio, nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), è necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
In particolare, per gli esercizi commerciali al dettaglio, le misure integrative prevedono l’obbligo di:
- prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
- richiedere la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente;
- favorire modalità di pagamento elettroniche.
Consulta l’Ordinanza del Ministero della salute del 1 aprile 2022 «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» (GU Serie Generale n.79 del 04.04.2022)
Il Ministero della Salute con ordinanza del 1º aprile ha definito anche le modalità di informazione agli utenti e le procedure gestionali utili al contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel trasporto pubblico.
L’ordinanza sarà in vigore fino al 31/12/2022, salve specifiche disposizioni normative.
Una appendice è dedicata alla sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto, dei mezzi di lavoro.
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