Covid-19: trasferte lavoratori stranieri in Italia

Il decreto legge n. 5/2022, in vigore dal 5 febbraio, ha introdotto modifiche sulla durata delle certificazioni verdi, sul regime di auto-sorveglianza e sull’accesso degli stranieri alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato.

Accesso degli stranieri alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato
Previa effettuazione di tampone (molecolare o rapido) possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato (es. trasporti, servizi di ristorazione, alberghi, servizi di trasporto) gli stranieri:

  • in possesso di un certificato attestante la guarigione dal Covid-19 da più di 6 mesi. Se la guarigione è avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario il tampone non è richiesto;
  • in possesso di un certificato attestante il completamento da più di 6 mesi del ciclo vaccinale primario con somministrazione di un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia;
  • vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

Agli stranieri che non si sono sottoposti ad alcuna tipologia di vaccinazione, a prescindere dall’esecuzione del tampone, rimane comunque precluso l’accesso a tali attività e servizi.


Per quanto riguarda gli accessi nei luoghi di lavoro per i lavoratori stranieri sprovvisti di certificazione vaccinale o di certificazione di guarigione dal Covid-19, la distinzione è tra lavoratori:

  • con meno di 50 anni, a seguito dell’effettuazione di tampone possono accedere ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali;
  • con più di 50 anni, in ogni caso non è consentito il loro accesso nei luoghi di lavoro. Ai sensi della normativa attualmente vigente l’accesso nei luoghi di lavoro sul territorio nazionale per gli over 50 è consentito solo se in possesso di super green pass.

In tale caso l’obbligo vaccinale deve considerarsi riferito a tutti gli stranieri over 50 presenti sul territorio dello Stato, con la conseguenza che l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro deve intendersi operante anche nei confronti dei lavoratori stranieri.

Per “stranieri” s’intende tutti coloro che provengono da uno stato estero.

Leggi quali vaccini sono autorizzati in Italia dal sito del Ministero della Salute.

Con la Circolare 42957 del 23 settembre 2021, il Ministero della Salute ha reso nota la lista aggiornata dei vaccini validi in Italia, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 ( o green pass), anche se somministrati all’estero.


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