È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 20 novembre la Legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione del D.l. 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto l’obbligo di possesso del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Tra le novità, la possibilità da domenica 21 novembre per i lavoratori del settore privato di consegnare al datore di lavoro copia della propria Certificazione verde COVID-19 avvalendosi quindi dell’esonero da ogni controllo per tutta la durata della validità del certificato stesso.
Cosa deve fare il Datore di lavoro che voglia adottare questa modalità pensata per semplificare e razionalizzare le verifiche?
- Informare i lavoratori che è stato modificato il decreto legge e che le modiche riguardano la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia del proprio Green Pass e di non essere quindi più soggetti a verifica quotidiana del certificato per il periodo di validità dello stesso.
- Richiedere ai lavoratori una dichiarazione di volere dare copia del proprio Green Pass al datore di lavoro.
- Raccogliere le copie dei Green Pass dei lavoratori e annotare le date di scadenza.
- Aggiornare la procedura di verifica del Green Pass adottata a seguito della approvazione del decreto n.127.
- Proseguire con la verifica dei Green Pass tramite l’App VerificaC19, o tramite il sito INAIL (leggi da questo Blog), dei lavoratori che non hanno fornito copia del proprio Green Pass e di chiunque acceda in azienda.
Come fare a capire la data di scadenza di un Green Pass?
Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione:
- per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.
ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale è stata automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L’App VerificaC19 applica i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “Validità in Italia: 9 mesi”.
NelD.l. 21 settembre 2021, n. 127 viene inoltre formalizzata l’interpretazione ufficiale per cui, la scadenza della validità del Green Pass durante la prestazione di lavoro non dà luogo a sanzioni. La permanenza del lavoratore è consentita per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
Infine il decreto, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, dichiara che i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per queste campagne di informazione e sensibilizzazione i datori di lavoro si dovrebbero avvalere del medico competente.
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