Obbligo di notifica SCIP dal 5 gennaio 2021

Dal 5/1/2021 con l’entrata in vigore del DL.vo 3 settembre 2020 n. 116 è diventato obbligatorio notificare le sostanza estremamente pericolose contenute negli articoli (SCIP significa Substances of Concern In articles as such or in complex objects-Products). La notifica all’ECHA è prevista dall’articolo 33 del Regolamento REACh ma è diventata solo dal 2020 cogente.

L’obbligo, in capo a ciascun fornitore di articoli (così come definito dall’art. 3 del Regolamento REACh), è quello di trasmettere ad ECHA le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti presenti nell’articolo in percentuale maggiore del 0,1%.

Ma il REACh non riguardava solo i produttori di sostanze o miscele chimiche? Vero solo parzialmente, infatti l’articolo 7, comma 2 del REACh si applica anche agli articoli immessi sul mercato della Comunità Europea, quindi non solo alle sostanze o miscele chimiche.

Per “articolo” s’intende tutto ciò la cui forma prevale sulla composizione chimica (es. un foglio di carta è un articolo).

Pertanto il soggetto che produce un articolo, o lo importa da un paese non facente parte della UE, deve verificare prima di immetterlo sul mercato europeo, che l’articolo stesso non contenga una o più sostanze SVHC in quantità maggiore del 0,1%.

!!! Attenzione che sono soggetti anche gli importatori diretti, cioè chi acquista un articolo extra UE e ad esempio lo assembla in un prodotto che poi immette sul mercato.

Le sostanze SVHC sono incluse nella così detta Candidate List consultabile sul sito della ECHA, le sostanze ivi contenute sono candidate ad essere inserire, per le loro caratteristiche di pericolosità per l’uomo o l’ambiente, nella lista delle sostanze chimiche soggette ad autorizzazione e/o a restrizione, cioè quelle sostanze che la UE vorrebbe gradualmente far scomparire dal mercato europeo.

Come faccio a verificare che un articolo che acquisto in UE o importo da extra UE contenga sostanze SVHC in quantità maggiore maggiore del 0,1%?

  • se acquisto un articolo in UE: il fornitore (B2B) è tenuto a fornirmi l’informazione in tempo reale ed è tenuto lui stesso alla notifica dell’articolo all’ECHA
  • se acquisto extra UE: il fornitore non è tenuto a fornirmi alcuna informazione, nel caso in cui mi fornisca una dichiarazione essa sarà valida a fini commerciali ma non non esonera chi immette sul mercato un articolo, intero o assemblato con pezzi acquistati extra UE, dalla responsabilità di verifica del contenuto di SVHC ed eventuale NOTIFICA .

La notifica all’ECHA è obbligatoria per qualsiasi articolo, anche complesso (es. automobile), la notifica deve riguardare ciascun componente dell’articolo.

Oltre alla notifica per i produttori di articoli a gennaio 2021 è entrato in vigore anche il Regolamento 878/2000 (Allegato II del REACh) che prevede modifiche alle schede di sicurezza. I produttori di sostanze chimiche e miscele pericolose avranno due anni per adeguarsi.

Il consiglio alle aziende è quello di creare un gruppo di lavoro che coinvolga ufficio acquisti, RSPP, chemical manager, responsabile qualità per definire un flusso di lavoro e le responsabilità per:

  • richiedere ai fornitori di chemicals Schede di sicurezza aggiornate al Regolamento 878/2000 e in lingua italiana (NB: le SdS devono essere quelle specifiche del fornitore della sostanza):
    • verificare che le schede di sicurezza contengano il numero di registrazione della sostanza pericolosa e/o degli ingredienti pericolosi, a dimostrazione che il fornitore abbia assolto all’obbligo di REGISTRAZIONE
    • verificare le schede di sicurezza dei chemicals in riferimento alla presenza di sostanze SVHC che potrebbero restare sul prodotto in quantità > 0,1% una volta lavorato e immesso sul mercato, in caso affermativo, verificare i quantitativi annui della SVHC e, se superiori a 1 ton, procedere alla NOTIFICA all’ECHA
  • richiedere le schede informative dei prodotti acquistati da fornitori UE e verificare se contengono sostanze SVHC in quantità >0,1%, in caso affermativo procedere alla NOTIFICA all’ECHA
  • richiedere dichiarazioni di presenza/ assenza di sostanze SVHC ai fornitori extra UE e, sulla base dei materiali costituenti l’articolo, prevedere un piano di campionamento per escludere la presenza di SVHC in quantità >0,1%, in caso contrario procedere alla NOTIFICA all’ECHA.

Per approfondire l’argomento scarica la guida dell’ECHA Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli


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