Il ruolo del Preposto è chiave nell’organizzazione, come trait d’union tra Direzione e Lavoratori.
Definire l’organigramma della sicurezza è la base per una corretta programmazione della formazione, ma soprattutto per la consapevolezza di ruoli, responsabilità e possibili sanzioni.
Nonostante ciò, accade spesso non viene identificato e formato a dovere, pena l’assunzione del ruolo in modo non consapevole e una carente attività di vigilanza sull’aspetto operativo della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Attenzione! La legge non considera il preposto come colui che ha ricevuto una lettera di incarico in quanto tale: fa fede il ruolo, le attività, le mansioni svolte “di fatto”. E’ Preposto, ad esempio, un capo-squadra, capo-turno, capo-reparto, capo-officina, ecc…
Definizione di Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nella definizione non si fa quindi riferimento alcuno a inquadramento contrattuale o a delega di funzioni o a particolari incarichi (principio di effettività).
Data la sua attività di “sovrintendenza” possiamo considerarlo una “sentinella per la sicurezza”: è suo compito controllare l’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
E’ portatore di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente da delega e incarico specifico di sicurezza e igiene sul lavoro, e fondamentale, in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.
1. Come identificare il Preposto
Al preposto è stato attribuito il potere gerarchico di sovrintendere una squadra, un reparto, una officina, sorvegliandone il lavoro, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto e da una indennità per lo svolgimento dei compiti specificati. Al preposto non è consentito sottrarsi all’adempimento degli obblighi; un eventuale rifiuto costituirebbe un inadempimento contrattuale e, come tale, sarebbe sanzionabile.
2. Principio di effettività
Come accennato in precedenza, il Preposto, per essere identificato come tale, non necessita di una delega particolare.L’Art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, ossia “Esercizio di fatto di poteri direttivi”, così riporta: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”
Pertanto, quando il datore di lavoro organizza la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si vien a creare la figura del Preposto come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti.
Su tale figura il legislatore (e non il datore di lavoro) fa ricadere la qualifica di preposto (ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008).
In realtà, effettivamente, il preposto in azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un modo più confacente all’effettiva organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc.
Tutti questi sono quasi sempre preposti, di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non ammette ignoranza. Di seguito riportiamo alcuni stralci di sentenze emesse dalla Cassazione Penale, di particolare interesse esplicativo:
“il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato (o incaricato) dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità.” [Da Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502]
La Cassazione mette in luce che i preposti sono “i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica”.Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. Posto che con il termine “sovrintendere” si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche”. [Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192]
“il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all’integrità fisica dei lavoratori, deve segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.” [ Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812]
«preposto è colui che sovraintende a determinate attività produttive o più esattamente svolge funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative. La sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di assolvere agli obblighi indicati nell’art. 4. Tra questi è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell’ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all’organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza»[Cassazione Penale, sez. IV, 2.4.2007, n. 21593].
Pertanto, sia chiaro che chi ordina un tipo di lavoro qualunque senza controllare che questo si svolga nel rispetto della normativa antinfortunistica sarà inevitabilmente chiamato a risponderne penalmente in sede di accertamento delle responsabilità penali da danno alla persona, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.3. Obblighi e Sanzioni per il Preposto
Riportiamo di seguito i compiti propri della funzione di Preposto, di cui all’art.19 del D.Lgs. 81/08, riportiamo i più significativi:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Il mancato rispetto degli obblighi ivi riportati porta alla sanzionabilità della figura.
L’elenco delle sanzioni per il preposto è definito dall’art. 56 del D.Lgs 81/08, e sono:a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1,200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);c) con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettera g).
Come agire:
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
A cura di Deborah Fraschini
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