Entra in vigore domani (14 ottobre) il DPCM del 13 ottobre 2020, in sostituzione del DPCM del 7 Agosto.
Resterà in vigore fino al 13 novembre 2020.
Nessuna novità di rilievo per le AZIENDE, fanno fede e restano validi i Protocolli di sicurezza anticontagio redatti sulla base del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.
Il DPCM conferma le seguenti raccomandazioni per le aziende:
- Il rispetto dei Protocolli di sicurezza anticontagio.
- L’attuazione del lavoro agile.
- L’utilizzo di ferie o congedi retribuiti e altri strumenti previsti dalla contrattualistica collettiva.
- Il distanziamento sociale.
- L’utilizzo di DPI.
- La sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro.
TRASFERTE E TRASFERTISTI
Sono vietati:
- gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 al DPCM
- l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 al DPCM nei quattordici giorni antecedenti
- gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del DPCM
salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante dichiarazione (si veda articolo 5 comma 1 del DPCM per i contenuti della dichiarazione):
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione
o residenza;
(…)
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